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Il Decreto “Cura Italia”, emanato a seguito dell’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha previsto alcune misure a sostegno dei cittadini italiani, tra cui la sospensione di alcuni termini di versamento dei debiti erariali.
I versamenti a cui si fa riferimento sono quelli con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 in riferimento alle somme derivanti da:
A fronte di una sospensione per i versamenti sopra elencati, l’erario, richiamando le disposizioni dell’art. 12 D.Lgs. 159 del 2015, fornisce una proroga biennale dei termini per l’accertamento, in scadenza a fine anno:
In altre parole, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria potranno accertare l’anno di imposta 2015 fino a dicembre 2022.
Stando al tenore letterale del Decreto “Cura Italia”, non è invece prevista alcuna sospensione per i versamenti dei debiti derivanti da avvisi bonari, ossia:
Non si comprende quali siano i motivi che hanno portato il legislatore ad escludere dalla sospensione dei versamenti gli avvisi bonari.
Forse tale esclusione deriva dal fatto che tali avvisi sono da intendersi quali “adempimenti” non processuali, pertanto esclusi da quelli indicati nell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, disposizione a cui, probabilmente, ha voluto rifarsi il legislatore.