banner-stampe Credito d’imposta sulle commissioni dei POS: istituito il codice tributo per la compensazione


Forlì, 02/09/2020
Prot. n. 475/2020

Credito d’imposta sulle commissioni dei POS: istituito il codice tributo per la compensazione


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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, ha finalmente istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, istituito dall’articolo 22, primo comma, del D.L. 124/2019.

Il bonus è riservato agli esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro ed è quantificabile nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973), in relazione alla cessione di beni o servizi nei confronti di consumatori finali, a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il flusso informativo

Precedentemente, con il Provvedimento del 29 aprile n. 181301, l’Agenzia delle Entrate aveva fissato le modalità e i criteri con cui i suddetti operatori devono trasmettere, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Tali informazioni sono trasmesse dagli operatori finanziari all’Agenzia delle Entrate entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, tramite il sistema di interscambio (SID) e devono contenere i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento, riconducibili a consumatori finali, nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento, riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Invece, i prestatori dei servizi di pagamento elettronico devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni effettivamente corrisposte, le cui modalità sono state oggetto del Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.

Pertanto, in base al Provvedimento della Banca d’Italia, entro il ventesimo giorno successivo ad ogni mese, i prestatori dei servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, in via telematica (PEC o Home Banking), le seguenti informazioni:

  • l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
    • l’ammontare delle commissioni totali;
    • l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
    • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’utilizzo del credito d’imposta

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’istituzione del codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124”, consente agli esercenti l’utilizzo del credito in compensazione.

Il credito dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è maturato e, eventualmente, in quelle successive, fino al completo utilizzo dello stesso.

Il nuovo codice tributo deve essere utilizzato esclusivamente nel modello F24 e va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono riportare rispettivamente il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

 

 



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