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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 29 aprile 2020 n. 181301, ha definito i termini e le modalità di trasmissione dei dati, al fine di consentire il calcolo del credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate per la riscossione con moneta elettronica.
In favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’art. 22 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, cioè quello in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
In base alle previsioni del comma 5 dello stesso art. 22, spetta agli operatori, che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, la trasmissione per via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Tali informazioni servono anche al beneficiario del credito d’imposta per determinarne il valore.
Con il Provvedimento del 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate fissa le modalità e i criteri con cui i suddetti operatori devono trasmettere, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Le trasmissioni dovranno essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, tramite il sistema di interscambio (SID) e dovranno contenere i seguenti dati:
Coloro che beneficeranno del credito d’imposta avranno l’obbligo di conservare, per dieci anni da quello in cui l’agevolazione è stata utilizzata, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento, in modo da mostrarla in caso di richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria.
I dati e le informazioni acquisiti tramite le comunicazioni in questione sono, infatti, utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per le attività di verifica e di controllo sull’utilizzo dello stesso credito.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.