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Con la finalità di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva del nostro Paese ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, il Decreto Cultura e Turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto un credito d'imposta a favore delle "imprese alberghiere", esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che intendono effettuare interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti.
Tale disposizione ha subito numerose modificazioni a seguito di diverse “Manovre Finanziarie” e dal D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva) tanto che è stato pubblicato un nuovo Decreto MIBACT (n. 598/2017) che ha aggiornato e riepilogato le regole attuative dell’agevolazione in oggetto.
Il Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), all'art. 79, prevede ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale e proroga il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106. Più in particolare, la misura di tale credito d’imposta, confermata al 65%, viene prorogata per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, riguarderà l’esercizio 2020 e 2021; resta invariata la soglia massima consentita dei 200.000 euro/anno. Il bonus rientra nel limite degli aiuti de minimis, pertanto, le imprese che hanno percepito altri aiuti in tale regime dovranno verificare il rispetto dei limiti relativamente agli aiuti complessivamente ricevuti. Relativamente all’utilizzo del credito d’imposta, si precisa che il tenore letterale della norma in oggetto ci induce ad affermare che la compensazione correlata potrà essere effettuata in un'unica soluzione, senza la ripartizione in quote annuali, mentre parte della dottrina specializzata lascia aperta la soluzione opzionale.
Il Decreto Agosto precisa, inoltre, che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (stabilimenti termali), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta).
Le risorse disponibili per tale agevolazione ammontano a 180 milioni di euro per anno, pertanto, considerato che la procedura di richiesta del credito avviene attraverso la forma del “click day”, risulta fondamentale attivarsi per tempo. Confidiamo in un intervento normativo che stabilisca nuovi criteri di accesso all’agevolazione, ma, per il momento, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dell’ammontare messo a disposizione.
Si ricorda che il credito d’imposta, pur essendo riportato nel Modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è stato concesso, non rileverà ai fini IRPEF/IRES/IRAP e risulterà ininfluente ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riportiamo di seguito gli interventi di ristrutturazione che consentono l’accesso al bonus, rimandandovi per una più accurata elencazione a quanto disposto all’articolo 2 e seguenti del Decreto Interministeriale MIBACT n. 598 del 20 dicembre 2017:
L'importo totale delle spese eleggibili sarà, in ogni caso, limitato alla somma di € 307.693,30, considerato che il tetto massimo concedibile del credito d’imposta risulta essere pari ad € 200.000 (65% di € 307.693,30).
Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
Le spese dovranno essere certificate da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Attualmente, la procedura per richiedere il bonus prevede la necessità di registrare il legale rappresentante presso il Portale dei Pagamenti del MIBACT, al fine di attivare la pratica relativa alla tax credit, compilando l’istanza corrispondente.
La domanda per il bonus ristrutturazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere le seguenti informazioni:
Contestualmente alla domanda, si deve anche presentare al MIBACT, a pena di inammissibilità:
La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali conseguenze civili e penali.