banner-stampe Contributo alla ristorazione: le domande possono essere presentate entro il 28 novembre 2020


Forlì, 18/11/2020
Prot. n. 653/2020

Contributo alla ristorazione: le domande possono essere presentate entro il 28 novembre 2020


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Facendo riferimento e rinvio alla nostra circolare n. 649 del 16 novembre 2020, dove abbiamo analizzato gli aspetti operativi della misura agevolativa introdotta dall’articolo 58 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, vi informiamo che le domande per accedere al riconoscimento del contributo potranno essere presentate online, ovvero presso gli sportelli di Poste Italiane, fino alle ore 23:59 del 28 novembre 2020.

Precisiamo che non si tratta di un “click day”, pertanto, l’ordine di arrivo delle domande non darà alcun diritto di prelazione in termini di concessione del contributo, ma saranno soggetti a valutazione il possesso dei requisiti richiesti e la correttezza della compilazione della domanda.

Pur rimandandovi ad una attenta lettura della nostra circolare n. 649, riepiloghiamo, brevemente le modalità di accesso al contributo.

Come accedere al contributo

Per la presentazione dell’istanza online, risulta indispensabile registrarsi presso la piattaforma telematica istituita presso il sito di Poste Italiane (https://www.portaleristorazione.it/index.html) e procedere seguendo le indicazioni riportate. Diversamente, il richiedente potrà farsi assistere direttamente dal personale presente presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il termine ultimo per adempiere alla richiesta è stato fissato al 28 novembre 2020 e farà riferimento agli acquisti effettuati a partire dal 14 agosto 2020.

La domanda dovrà ricomprendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), dove andranno inserite le seguenti precisazioni:

  • gli aiuti complessivamente percepiti in regime de minimis o de minimis agricolo nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
  • il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020, che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019, ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente, come previsto dall'art. 58 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
  • l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
  • la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito con modificazioni dalla Legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
  • ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.

È previsto, inoltre, ai fini della predisposizione della domanda, l’inserimento nel portale o la presentazione allo sportello dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati anche se non ancora quietanzati.

Poste Italiane effettuerà una verifica preliminare sulla esattezza della domanda e sugli allegati; superata la verifica, la domanda sarà trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che autorizzerà in automatico il versamento di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto; sarà Poste Italiane ad effettuare il bonifico in favore dell’impresa.

Entro quindici giorni dall'anticipo, il soggetto beneficiario dovrà esibire a Poste Italiane, utilizzando le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Ricevuta tale documentazione, Poste Italiane procederà ad emettere i bonifici relativi al saldo del contributo concesso.

Il nodo degli agriturismi

I beneficiari, per accedere al contributo, in base alla formulazione letterale della norma, devono svolgere un’attività con codice ATECO prevalente compreso tra quelli elencati all’articolo 58 del D.L. n. 104/2020.

Tra i codici ATECO elencati vi è anche il “56.10.12: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”, ossia l’attività di ristorazione svolta in ambito agrituristico.

La norma istitutiva del contributo reca una contraddizione implicita dato che le attività agrituristiche, essendo attività agricole connesse, hanno come ATECO prevalente l’attività principale, ossia quella agricola.

L’Amministrazione non ha chiarito tale aspetto, tuttavia, se il legislatore ha indicato espressamente il codice attività 56.10.12, inserendolo in sede di conversione in Legge, si ritiene che anche tali attività non debbano essere escluse dal beneficio in commento.

 

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