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Con l’intento di rendere maggiormente conveniente l’acquisto dei prodotti del nostro territorio, garantire la continuità delle attività legate alla ristorazione ed evitare gli sprechi di prodotto nazionale, è stato istituito un fondo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al sostentamento economico degli operatori facenti parte della filiera della ristorazione.
Per meglio perseguire la volontà di evitare gli sprechi di prodotti alimentari che, a causa della pandemia, rischiano maggiormente, il MIPAAF ha riportato nell’allegato 1 al suo Decreto del 27 ottobre 2020, un elenco dettagliato delle produzioni di cui si raccomanda l’acquisto.
In particolare, viene prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto, non rilevante fiscalmente, a quegli operatori la cui attività prevalente corrisponde a determinati codici ATECO, per l’acquisto di prodotti (anche DOP e IGP), compresi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari.
Il provvedimento che ha introdotto l’incentivo è riportato all’articolo 58 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che, oltre a definire le peculiarità proprie del dispositivo, ne ha ampliato la platea dei beneficiari, inserendo 3 nuovi codici ATECO in aggiunta a quelli originariamente previsti.
Relativamente ai criteri ed alle modalità di gestione del fondo, è il Decreto MIPAAF del 27 ottobre 2020 che ne illustra le caratteristiche, individuando anche l’entità specifica del contributo economico e le modalità di trasferimento dello stesso ai beneficiari.
Originariamente, il Decreto 104/2020, aveva individuato quali beneficiari del contributo a fondo perduto, i soggetti in attività con codice ATECO prevalente:
A seguito della conversione in Legge (Legge 13 ottobre 2020, n. 126) sono state apportate modifiche che hanno stabilito l’ampliamento delle attività elette a beneficiare del provvedimento in oggetto, ricomprendendo, pertanto, i tre nuovi codici ATECO di seguito indicati:
L’articolo 4, comma 1 del Decreto 27 ottobre 2020, stabilisce che il contributo sarà attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis” e di “de minimis agricolo”. Precisiamo che, a tal fine, il soggetto richiedente dovrà verificare, con riferimento al settore in cui opera, di non avere superato nell’arco di tre esercizi, il massimale di aiuti ricevuti, anch’essi sottoposti al medesimo Regolamento Europeo.
Relativamente alle imprese agricole, ricordiamo che, con il Decreto MIPAAF del 19 maggio 2020, l’importo massimo degli aiuti “de minimis” concedibili (nell’arco di tre esercizi finanziari), è passato da 20.000 a 25.000 euro.
Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto per gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
La valorizzazione di territorio si ottiene attraverso l'acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
Il soggetto beneficiario, per ottenere il contributo, dovrà comprovare gli acquisti effettuati attraverso idonea documentazione fiscale e sarà tenuto ad effettuare acquisti di almeno tre tipologie differenti di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non potrà superare il 50% del valore totale della spesa effettuata.
Il contributo a fondo perduto erogato sarà pari all’ammontare degli acquisti effettuati, i quali non dovranno risultare mai inferiori a 1.000 euro (IVA esclusa) e, se superiori a 10.000 euro (IVA esclusa), il contributo si limiterà a coprire tale soglia massima.
In base all’articolo 6, comma 2 del Decreto 27 ottobre 2020, nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, il Ministero procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile (garantendo un minimo pari a 1.000 euro), in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti di prodotti DOP o IGP e di prodotti ad alto rischio spreco, come individuati nell’Allegato 1 al Decreto in esame, saranno considerate prioritarie nella assegnazione del contributo.
Ricordiamo che il contributo ai fini fiscali:
È previsto, infine, che il contributo in oggetto non potrà essere cumulato all’eventuale beneficio richiesto dalle attività economiche e commerciali operanti nei centri storici di cui all’articolo 59 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Condizione base per potere accedere al contributo è che il soggetto richiedente deve avere subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi medi, riferito al periodo da marzo a giugno 2020, superiore a un quarto (25%) dell’ammontare del corrispondente fatturato o dei corrispettivi medi riferiti allo stesso periodo del 2019.
A titolo esemplificativo, supponiamo che un soggetto si trovi nella seguente condizione:
Fatturato periodo marzo - giugno 2019: 400.000 euro
Diminuzione minima fatturato marzo - giugno 2020 per potere accedere al contributo: 400.000 × 25% = 100.000 euro
Pertanto, solamente se il fatturato del corrispondente periodo marzo - giugno 2020 sarà risultato essere inferiore ai 300.000 euro, il soggetto potrà procedere alla richiesta del contributo a fondo perduto sulla base degli acquisti che andrà ad effettuare.
Logicamente, per quanto riguarda i soggetti che hanno avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019, le condizioni riguardanti il calo di fatturato più sopra analizzate non sono richieste.
Il soggetto beneficiario procederà alla domanda di contributo entro la data fissata con prossimo provvedimento del Ministero ed utilizzerà, a tal fine, il soggetto gestore della misura, che il provvedimento individua in Poste Italiane. Sarà, infatti, a mezzo della piattaforma web Poste Italiane (portale della ristorazione) o recandosi agli sportelli postali che l’impresa interessata potrà presentare la domanda di contributo.
La domanda dovrà ricomprendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), dove andranno inserite le seguenti precisazioni:
È prevista, inoltre, ai fini della predisposizione della domanda, l’inserimento nel portale o la presentazione allo sportello dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati anche se non ancora quietanzati.
Poste Italiane effettuerà una verifica preliminare sulla esattezza della domanda e sugli allegati; superata la verifica, la domanda sarà trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che autorizzerà in automatico il versamento di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto; sarà Poste Italiane ad effettuare il bonifico in favore dell’impresa.
Entro quindici giorni dall'anticipo, il soggetto beneficiario dovrà esibire a Poste Italiane, utilizzando le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Ricevuta tale documentazione, Poste Italiane procederà ad emettere i bonifici relativi al saldo del contributo concesso.
Con l’ausilio del proprio Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali effettuerà a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti soggettivi e a quelli relativi ai prodotti acquistati.
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 58 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante. Il pagamento della sanzione, così come la restituzione del contributo indebitamente percepito, è effettuato con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La restituzione del contributo avverrà entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione, senza possibilità di effettuare compensazione con crediti. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
Per ultimo, se l’attività del soggetto che ha richiesto il contributo cessa successivamente all’erogazione del medesimo, la documentazione relativa dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli ispettori del Ministero.