banner-stampe Acconto IVA 2020: ravvedimento breve entro il 27 gennaio


Forlì, 26/01/2021
Prot. n. 53/2021

Acconto IVA 2020: ravvedimento breve entro il 27 gennaio


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Il prossimo 27/01/2021 scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA 2020, beneficiando della sanzione ridotta dell'1,5%.

La regolarizzazione dell’acconto IVA 2020 interessa i soggetti passivi che, pur non beneficiando della proroga al 16/03/2021 disposta dal Decreto “Ristori-quater”, non hanno effettuato, in tutto o in parte, il versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2020, in scadenza lo scorso 28/12/2020 (il 27/12 cadeva di domenica).

Il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso consente la regolarizzazione della violazione, fruendo delle sanzioni ridotte (la cui misura è commisurata al ritardo nell’effettuazione del versamento).

Entro il prossimo 27/01/2021, in particolare, è possibile regolarizzare l’acconto IVA 2020 versando il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta del 1,5% (ossia, un decimo del minimo) di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997 (la sanzione ordinaria è pari al 30%, ridotta al 15% qualora il versamento intervenga entro il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza - art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997).

Con riguardo al calcolo degli interessi dovuti, si evidenzia che dallo scorso 01/01/2021 il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dello 0,01% annuo; fino al 31/12/2020, invece, il tasso era pari allo 0,05% (di conseguenza, qualora il ravvedimento sia effettuato in data 27/01/2021, occorre maggiorare il tributo dovuto del tasso dello 0,05% per tre giorni, dal 28/12 al 31/12/2020, e dello 0,01% per ventisette giorni, dal 01/01 al 27/01/2021).

Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24, esponendo nella “Sezione Erario” i seguenti codici tributo.

Codice tributo

Descrizione

6013

Acconto IVA contribuenti mensili

6035

Acconto IVA contribuenti trimestrali

8904

Sanzione ridotta

1991

Interessi

 

Da ultimo, si ricorda che l’acconto IVA non è dovuto se di importo inferiore a € 103,29.

 

 

 

 



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