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Entro il prossimo 28/12/2020, i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2020. Tuttavia, i soggetti passivi che beneficiano della proroga accordata dal Decreto “Ristori-quater”, possono differire il versamento dell’acconto sino al 16/03/2021.
L’art. 2, D.L. n. 157/2020, c.d. Decreto “Ristori-quater”, ha disposto il differimento al 16/03/2021 dei versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:
La proroga al 16/03/2021 opera, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche a favore dei soggetti:
Infine, la proroga al 16/03/2021 è accordata alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dal 01/12/2019.
Il versamento dovuto al 16/03/2021 (senza sanzioni e interessi) può essere effettuato in un’unica soluzione o ripartito in un massimo di quattro rate mensili di eguale importo (la prima rata da versare entro il 16/03/2021).
In generale, l’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda tutti i soggetti passivi tenuti alla liquidazione periodica del tributo. Sono, tuttavia, previste alcune specifiche ipotesi di esonero dall’adempimento, al cui ricorrere il versamento dell’acconto IVA non è dovuto.
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Le ipotesi di esonero dal versamento dell’acconto IVA 2020 |
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Acconto IVA di importo inferiore a € 103,29 |
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Base di riferimento a credito (storico 2019 o presunto 2020) |
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Inizio dell’attività nel corso del 2020 |
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Cessazione dell’attività entro il 30/09/2020 (contribuenti trimestrali) |
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Cessazione dell’attività entro il 30/11/2020 (contribuenti mensili) |
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Produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 |
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Soggetti che esercitano attività d’intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 |
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Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili |
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Soggetti che hanno effettuato solo operazioni soggette a Split payment o reverse charge |
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Soggetti che operano nel regime dei minimi |
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Soggetti che operano nel regime forfettario |
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Soggetti che sono usciti dal regime dei minimi dal 01/01/2020 con applicazione del regime ordinario |
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Soggetti che sono usciti dal regime forfettario dal 01/01/2020 con applicazione del regime ordinario |
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Soggetti e associazioni che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 |
Ai fini del calcolo dell’acconto sono previste tre diverse metodologie, tra loro alternative. Tra queste, i soggetti passivi possono adottare quella che gli consente di versare l’importo minore o di non versare affatto l’acconto qualora, in base alla metodologia utilizzata, non risulti dovuta alcuna somma.
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Metodo storico |
L'acconto IVA è pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente |
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Metodo previsionale |
L'acconto IVA è pari all’88% del debito presunto nell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso |
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Metodo operazioni effettuate |
L'acconto IVA è dato dalla liquidazione (straordinaria) parziale delle operazioni effettuate entro il 20/12/2020 |
Con il metodo storico l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato, o che sarebbe dovuto essere effettuato, nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento per la determinazione dell’acconto è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito, determinata sulla base della periodicità di liquidazione adottata.
Siccome il quadro VH del modello IVA 2020 deve essere compilato solo se è necessario comunicare, correggere o integrare i dati omessi, errati o incompleti indicati nelle Comunicazioni liquidazioni IVA trasmesse all’Amministrazione Finanziaria, la base di riferimento per il computo dell’acconto è ricavabile dal quadro VP della comunicazione (oppure, qualora sia stato compilato il quadro VH per le suddette ragioni, dal modello IVA 2020).
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Liquidazione |
Base di riferimento |
Modello IVA 2020 |
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Mensile |
Saldo a debito liquidazione IVA 12/2019 (rigo VP14 + VP13) |
VH15 + VH17 |
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Mensile posticipato |
Saldo a debito liquidazione IVA 12/2019, effettuata in base alle operazioni di novembre 2019 (rigo VP14 + VP13) |
VH15 + VH17 |
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Trimestrale (saldo annuale a debito) |
Saldo a debito dichiarazione IVA relativa al 2019 (saldo a debito + acconto), senza considerare gli interessi all’1% |
VL38 - VL36 + VP13 (VH17) |
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Trimestrale (saldo annuale a credito) |
Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2019 (acconto versato - credito IVA annuale) |
VP13 (VH17) - VL33 |
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Trimestrale speciale |
Saldo a debito liquidazione IVA quarto trimestre 2019 (rigo VP14 + VP13) |
VH16 + VH17 |
L’eventuale IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati nel Modello Redditi 2020, ai fini dell’adeguamento agli ISA per il 2019, non influisce sulla determinazione dell’acconto IVA 2020.
Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, anche se la dichiarazione IVA del 2019 si è chiusa a credito per effetto dell’acconto versato, occorre comunque far riferimento a quanto effettivamente dovuto per il 2019. Pertanto, per i soggetti trimestrali che presentano un saldo a credito della dichiarazione IVA annuale relativa al 2019 (modello IVA 2020), la base di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico è rappresentata dalla differenza tra l’acconto versato e il credito IVA annuale (rigo VP13, o rigo VH17, e rigo VL33).
In caso di adozione della contabilità separata per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività e, di conseguenza, l’acconto IVA è unico. Il contribuente che gestisce due o più attività con contabilità separata per obbligo, con diversa periodicità di liquidazione, deve invece commisurare l’acconto all’importo dovuto in sede di liquidazione del mese di dicembre 2019 per l’attività mensile e di dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020) per l’attività trimestrale.
Il metodo previsionale richiede il versamento di un acconto pari all’88% dell’importo che presumibilmente costituirà il debito IVA per:
al netto dell’eventuale eccedenza a credito riportata dal mese o trimestre precedente.
Utilizzando il metodo previsionale è necessario porre attenzione che l’acconto 2020 non sia comunque inferiore all’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il corrente mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021), al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per l'insufficiente versamento del tributo. Tale problematica, naturalmente, non si pone per i soggetti che possono differire il versamento dell’acconto IVA al 16/03/2021 (gli stessi, infatti, disporranno dei dati definitivi della liquidazione di dicembre, del quarto trimestre o della dichiarazione annuale).
In buona sostanza, con il metodo previsionale è necessario fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno; se dai calcoli effettuati si determina un credito d’imposta, l’acconto IVA non deve essere versato.
Il metodo analitico, o delle operazioni effettuate, prevede il versamento del 100% dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione straordinaria, operata alla data del 20/12/2020, riferita al periodo:
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Liquidazione |
Operazioni attive |
Operazioni passive |
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Mensile |
Operazioni effettuate nel periodo 01/12 - 20/12/2020 |
Operazioni registrate nel periodo 01/12 - 20/12/2020 |
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Trimestrale |
Operazioni effettuate nel periodo 01/10 - 20/12/2020 |
Operazioni registrate nel periodo 01/10 - 20/12/2020 |
Nella liquidazione straordinaria al 20/12/2020 occorre tenere conto anche dell’IVA a debito riferita alle operazioni effettuate nel periodo ma non ancora fatturate o annotate, non essendo ancora decorsi i relativi termini di fatturazione o registrazione (ad esempio, cessioni effettuate con DDT fino al 20/12/2020 per le quali non sia stata ancora emessa la relativa fattura, fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20/12/2020 e non ancora annotate, ecc.).
Non sono invece da considerare le eventuali fatture differite emesse entro il 15/12/2020 (consegne effettuate nel mese di novembre da contribuenti mensili) o 15/10/2020 (consegne effettuate nel mese di settembre da contribuenti trimestrali).
Deve poi essere considerato il saldo della liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre), qualora a credito o a debito per un importo non superiore a € 25,82.
Il metodo delle operazioni effettuate è particolarmente conveniente per i soggetti passivi cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Lo stesso, inoltre, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente (come potrebbe accadere con l’applicazione del metodo previsionale) una volta liquidata definitivamente l’imposta.
L’acconto IVA deve essere versato solo se d’importo uguale o superiore a € 103,29. Il versamento deve essere eseguito entro il 28/12/2020 (il 27/12 cade di domenica) a mezzo modello F24, indicando nella Sezione Erario il codice tributo:
e “2020” quale periodo di riferimento.
I soggetti trimestrali non devono incrementare l’ammontare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%; tale maggiorazione, infatti, rappresenta unicamente l’indennizzo dovuto per la dilazione del versamento dell’imposta.
L’ammontare dell’acconto IVA può essere compensato con gli eventuali crediti fiscali o contributivi ancora disponibili.
L’importo versato a titolo di acconto IVA può essere scomputato dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dei contribuenti mensili dal modello IVA 2021 (relativo al 2020) dei contribuenti trimestrali e dalla liquidazione IVA del quarto trimestre 2020 dei contribuenti trimestrali “speciali”.
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Liquidazione IVA |
Scomputo dell’acconto versato |
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Mensile |
Liquidazione IVA dicembre 2020 (imposta da versare entro il 18/01/2021) |
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Trimestrale |
Modello IVA 2020 (imposta da versare entro il 16/03/2021) |
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Trimestrale speciale |
Liquidazione IVA quarto trimestre 2020 (imposta da versare entro il 16/02/2021) |
Si ritiene che i soggetti che beneficiano della proroga al 16/03/2021 possano scomputare dalla liquidazione di dicembre, del quarto trimestre o dalla dichiarazione annuale, l’importo dovuto a titolo di acconto (il cui versamento sarà effettuato entro il 16/03/2021).
All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a novanta giorni).
Tuttavia, la misura della sanzione applicabile può essere assai ridotta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di ammontare superiore a € 250.000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il reato, in particolare, si configura se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto IVA relativo all’anno successivo.
Il prossimo 28/12/2020, pertanto, scade il termine per regolarizzare, financo con un versamento che riduca il debito al di sotto della soglia, l’omesso versamento dell’IVA relativa al 2019, senza incorrere nella fattispecie penale.