I soggetti che intendono fruire del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, devono presentare il Modello Redditi 2021, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro la scadenza anticipata del 10 settembre 2021.
La misura del contributo spettante sarà definita da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ancora in attesa di emanazione. Inoltre, l’effettiva erogazione del contributo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (ad oggi non ancora rilasciata).
I contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni-bis
Come noto, il D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha introdotto alcuni nuovi contributi a fondo perduto, volti a ristorare imprese e professionisti dagli effetti negativi cagionati dalla pandemia da COVID-19.
Il “Decreto Sostegni-bis”, in particolare, ha previsto il riconoscimento:
- del contributo automatico di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, D.L. n. 73/2021, fissato nella stessa misura di quello già riconosciuto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”;
- del contributo alternativo di cui all’art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021, alternativo al contributo automatico e commisurato al calo del fatturato registrato nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- del contributo perequativo di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, parametrato alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già percepiti;
- del contributo per i contribuenti di maggiori dimensioni di cui all’art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021, aggiunto in sede di conversione in legge, destinato ai soggetti titolari di reddito agrario e a imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non a 15 milioni di euro, nel 2019, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo automatico o di quello alternativo;
- del contributo per le attività economiche di cui è stata disposta la chiusura per almeno cento giorni nel periodo 1° gennaio 2021 - 25 luglio 2021.
Il contributo perequativo
Il contributo perequativo è riconosciuto a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di Partita IVA e che producono reddito agrario, d’impresa o di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (dunque nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Tale contributo, inoltre, spetta a condizione che sia stato registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita dall’apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare del contributo, in particolare, dovrà essere determinato applicando la suddetta percentuale alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate per effetto delle seguenti disposizioni:
- art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
- artt. 59 e 60, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”;
- artt. 1-bis e 1-ter, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”;
- art. 2, D.L. n. 172/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”;
- art. 1, commi da 1 a 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”;
- art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
In ogni caso, l’importo del contributo in esame non può superare la soglia massima di 150.000 euro (non è invece previsto un importo minimo erogabile).
Il contributo perequativo potrà essere riconosciuto in denaro o, in alternativa, sotto forma di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi.
Il beneficio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e dei componenti negativi deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Al pari degli altri contributi, anche il contributo perequativo richiede la presentazione di un’apposita istanza telematica all’Amministrazione Finanziaria, i cui termini di presentazione dovranno essere definiti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La possibilità di presentare l’istanza è tuttavia subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il termine perentorio di venerdì 10 settembre 2021.
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