La Rivista | nº 06 Giugno 2021


Nuovo contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni-bis

di Pierluigi Lami, tributarista

Premessa

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, si è aperto un nuovo capitolo legislativo che prevede l’erogazione di ulteriori contributi a fondo perduto agli operatori economici che stanno vivendo questo difficile periodo pandemico.

Il dispositivo che disciplina il contributo a fondo perduto viene ricompreso all’interno dell’articolo 1 del suddetto Decreto Legge n. 73/2021, il quale consta di 30 commi piuttosto “elaborati”, che differenziano tipologie diverse di erogazioni a seconda della soggettività del richiedente.

In aggiunta a ciò, troviamo l’inserimento di un nuovo “indennizzo” che potremmo definire andamentale, in quanto sarà parametrato all’eventuale peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al corrispondente risultato del 2019.

Tale ultima misura, tuttavia, risulta attualmente alquanto indefinita nei contenuti poiché, oltre ad essere soggetta ad una preventiva autorizzazione dell’Unione Europea, sarà disciplinata, in termini operativi, da appositi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ancora da emanare.

Non c’è dubbio che anche i nuovi “ristori”, istituiti dal provvedimento che andremo ad esaminare, non risulteranno risolutivi per gli operatori economici costretti alle recenti chiusure, tuttavia il segnale che tale disciplinare intende trasmettere ai soggetti interessati è quello di “mantenere le posizioni” sul mercato, perché la vera “ripartenza” potrà avvenire solo a seguito delle prossime agognate “aperture”.

Concretamente, il nuovo Decreto Sostegni-bis propone tipologie di contributi che si distinguono sulla base dello “storico” di ogni operatore economico, infatti in esso vengono prospettate scelte diverse tra le varie opzioni disponibili.

La logica che ha guidato il legislatore nella predisposizione del nuovo provvedimento, oltre che a riproporre analoghi indennizzi già conosciuti in precedenza e normati nel Decreto Legge n. 41/2021, affonda le sue radici nel concetto che il periodo pandemico ha colpito in modo difforme taluni operatori economici i quali, raffrontandosi con stagionalità diverse, non rispettavano i requisiti della contrazione economica richiesta dalla precedente disciplina.

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