Come anticipato in alcune delle nostre informative (l’ultima del 20 luglio scorso), l’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, in relazione ai notevoli incrementi dei prezzi dell’energia, ha introdotto un meccanismo di compensazione che, sulla base dei prezzi di riferimento fissati dallo stesso decreto sulle medie dei prezzi dal 2010 al 2020 rivalutati in base al tasso di variazione dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT, dispone, di fatto, un tetto massimo ai prezzi di vendita dell’energia prodotta dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022.
Si evidenzia, tuttavia, che non tutti gli impianti sono interessati dalla disposizione. La norma, infatti, indica espressamente che la stessa trova applicazione limitatamente:
- agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il comma 7 dello stesso articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022, precisa che la disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
- non siano collegati all’andamento dei prezzi di mercato spot dell’energia;
- non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto ai valori indicati nell’Allegato 1-bis dello stesso D.L. n. 4/2022.
I prezzi indicati in tale allegato, suddivisi per zone di mercato e rappresentati in €/mWh, sono i seguenti:
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CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
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58 |
57 |
58 |
61 |
78 |
Tabella 1 - Allegato 1-bis D.L. n. 4/2022.
Da oltre una settimana, le imprese stanno ricevendo delle comunicazioni da parte del GSE con le quali il gestore richiede l’invio di informazioni necessarie all’applicazione del meccanismo disposto dall’articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022. In particolare, sono tenuti all’invio della dichiarazione i soggetti che ricevono incentivi e cedono l’energia elettrica prodotta sul mercato libero.
In base alla disposizione, le suddette comunicazioni non dovrebbero essere pervenute agli impianti che beneficiano degli incentivi del 5° Conto Energia e a quelli privi di incentivi.
Inoltre, in base ai primi chiarimenti forniti dal GSE agli operatori specializzati, non sono tenute alla trasmissione di alcuna dichiarazione le aziende che cedono l’energia prodotta al GSE tramite ritiro dedicato (RID) o scambio sul posto (SSP).
Per quanto riguarda le modalità di regolazione delle partite economiche della disposizione in commento, occorre distinguere tra le seguenti casistiche:
- per gli impianti in scambio sul posto (SSP), verrà effettuato un conguaglio sulla produzione al 31 dicembre 2022 e la relativa regolazione economica avverrà a maggio del 2023 in occasione del pagamento delle eccedenze. Qualora l’importo da trattenere fosse superiore a quello delle eccedenze pagate dal GSE si dovrà provvedere al pagamento della differenza dovuta;
- per gli impianti con ritiro dedicato (RID) fino a 100 kWp, il GSE provvederà ad effettuare i calcoli al termine del mese di dicembre 2022, procedendo alla regolazione economica in occasione del conguaglio che determinerà all’inizio del prossimo anno (2023).
- per gli impianti con ritiro dedicato (RID) superiori a 100 kWp, il GSE provvederà ad applicare le tariffe indicate nella Tabella di cui all’Allegato 1-bis a partire dalla fattura relativa alla produzione di energia relativa al mese di agosto 2022. Con riferimento al periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 luglio 2022, la regolazione avverrà nel mese di ottobre 2022.
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