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Entro lo scorso 10 luglio, il Gestore dei Servizi Energetici ha inviato a mezzo PEC una comunicazione ai titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti da Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, con la quale sono state richieste le informazioni necessarie per adempiere al meccanismo di compensazione introdotto dall’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022.
In particolare, il suddetto art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, ha disposto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
Il comma 7 indica che la disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
I prezzi indicati in tale allegato suddivisi per zone di mercato e rappresentati in €/mWh sono i seguenti:
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CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
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58 |
57 |
58 |
61 |
78 |
(Tabella 1) - Allegato 1-bis D.L. n. 4/2022
Per gli impianti fotovoltaici, il meccanismo compensativo si applica sul differenziale tra il prezzo di riferimento indicato in tabella 1 ed il prezzo di mercato, pari al prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica; per i contratti non rientranti nell’ipotesi di esenzione di cui al citato comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
Qualora la differenza di detti valori sia positiva, il GSE eroga al produttore il corrispondente importo, diversamente richiede al produttore tale differenza (se negativa) o la conguaglia sulle fatture da liquidare.
Lo scorso 21 giugno ARERA, in attuazione dell’art. 15-bis, ha pubblicato la Deliberazione n. 266/2022/R/EEL nella quale, a seguito anche delle segnalazioni pervenute dalla consultazione effettuata con gli operatori e le relative associazioni, ha fornito indicazioni sulle modalità di individuazione dei soggetti interessati ai quali il GSE ha trasmesso le comunicazioni ribadendo che i produttori che si ritengono interessati dalla disposizione, qualora non ricevano alcuna comunicazione, sono comunque tenuti a darne evidenza allo stesso GSE.
Il GSE, nelle comunicazioni trasmesse, richiede ai destinatari l’indicazione, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022, delle seguenti informazioni:
Il calcolo del prezzo medio deve tenere in considerazione la media dei prezzi contrattuali orari ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali. Tale prezzo deve essere calcolato in modo da risultare il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e indicativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore.
Non devono essere inclusi gli oneri di sbilanciamento ed i costi di acquisto dell’energia elettrica destinata a servizi ausiliari.
Se entro i termini per la presentazione della dichiarazione al GSE (entro il 10 agosto 2022) si dispongono degli elementi per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia, all’atto della dichiarazione il produttore dovrà indicare se lo stesso è inferiore o meno al 10% rispetto al prezzo medio di riferimento. In caso contrario il prezzo medio dell’energia indicato nei contratti non sarà parte della dichiarazione, viene effettuato in acconto sulla base di stime, salvo conguaglio, e viene comunicato al GSE al termine dell’anno 2022 in base alle modalità definite dal GSE.
Districarsi nei tecnicismi dei dati da fornire non è certamente semplice, è quindi opportuno farsi assistere da un tecnico competente. Purtroppo i tempi sono abbastanza ristretti (considerato anche il periodo feriale) e nella relazione di ARERA, nella quale era segnalata la richiesta di una proroga del termine per l’invio della dichiarazione, pare non vi siano margini per una proroga.
Per molti titolari di impianti fotovoltaici si dovrà tener contro delle trattenute o delle richieste di rimborso che perverranno dal GSE in quanto l’impatto sul piano finanziario sarà notevole.