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Forlì, 13/10/2022
Prot. n. 767/2022

Bonus energia: istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti acquistati dai cessionari

Redazione

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Con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 acquistati dai cessionari, nonché di quelli relativi all’acquisto di carburante per il secondo e terzo trimestre 2022.

Evoluzione normativa

Al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, sono stati istituiti specifici crediti d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

È previsto, in particolare, che tali bonus energetici siano utilizzati in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; in alternativa, gli stessi possono essere ceduti, solo per il loro intero importo, a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, dei crediti d’imposta in esame, con le Risoluzioni di seguito specificate l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo.

Codici tributo

Descrizione

Risoluzione istitutiva

6967

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (2° trimestre 2022) - art. 3-bis, D.L. n. 50/2022

R.M. n. 48/E del 14 settembre 2022

6968

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022

R.M. n. 49/E del 16 settembre 2022

6969

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022

R.M. n. 49/E del 16 settembre 2022  

6970

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022

R.M. n. 49/E del 16 settembre 2022

6971

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022

R.M. n. 49/E del 16 settembre 2022

6972

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (3° trimestre 2022) - art. 7, D.L. n. 115/2022

R.M. n. 49/E del 16 settembre 2022

 

Con il Provvedimento 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicabilità delle disposizioni recate dal Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (si veda la ns. circolare n. 752/2022).

Da ultimo, con la recentissima Risoluzione n. 59/E del 11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i cessionari dei sopraindicati crediti d’imposta dovranno esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione:

  • dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 acquistati;
  • dei crediti d’imposta relativi all’acquisto del carburante per il secondo e terzo trimestre 2022.

Codici tributo

Descrizione

7727

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (2° trimestre 2022) - art. 3-bis, D.L. n. 50/2022

7728

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, D.L. n. 115/202

7729

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022

7730

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022

7731

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022

7732

CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (3° trimestre 2022) - art. 7, D.L. n. 115/2022

 

In sede di compilazione della delega di pagamento, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), i sopraindicati codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito (ossia, il 2022), nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Amministrazione Finanziaria, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

In fase di elaborazione dei Modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del Modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

  

 


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