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Con Provvedimento 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini per la presentazione della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta gas ed energia relativi al terzo trimestre 2022.
Il provvedimento prevede, in particolare, che alle disposizioni recate dal Provvedimento 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022, relative alla cessione dei crediti d’imposta energia del primo e secondo trimestre 2022, si applichino anche alle seguenti agevolazioni:
I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione, tramite Modello F24, per il pagamento di imposte e contributi.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 11, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, il termine per l’utilizzo in compensazione dei bonus energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 è stato posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 (i tax credit destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura, invece, sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022).
In alternativa all’utilizzo nel Modello F24, i crediti d’imposta in esame possono essere ceduti, per il loro intero importo, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti dei c.d. “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
In caso di cessione del credito è richiesta la presentazione, in via telematica, di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la comunicazione di cessione sia trasmessa entro i seguenti termini, differenziati in base alla tipologia dei crediti medesimi:
Con il Provvedimento 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, l’Agenzia delle Entrate ha anche approvato il nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, al fine di consentire la comunicazione delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura. Il provvedimento, peraltro, ha approvato anche le nuove istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.
I cessionari devono utilizzare i sopraindicati crediti d’imposta in compensazione, tramite Modello F24, rispettivamente entro il 31 marzo 2023, ovvero entro il 31 dicembre 2022 per i suddetti crediti dei settori pesca e agricoltura, per i costi sostenuti per gasolio e benzina. Con un’apposita risoluzione saranno istituiti gli specifici codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del Modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione nel Modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra.
In conclusione, si evidenzia che non è invece ancora possibile procedere alla cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, di cui all’art. 1, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”. Tali bonus, tuttavia, possono essere già utilizzati in compensazione orizzontale, a condizione che le relative spese siano già state sostenute e siano documentate dalla fattura del fornitore. I relativi codici tributo, da esporre nel Modello F24, sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022.