Esiste una precisa procedura per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito originato da bonus edilizi ed il rispetto di questa è fondamentale per il buon esito dell’operazione.
Prima di esaminare quanto riportato nella Risposta ad Interpello n. 385 del 20 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla particolare fattispecie dello “sconto in fattura”, esaminiamo, brevemente, la procedura esperibile dal soggetto che non intende utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi la detrazione fiscale derivante dagli interventi edili effettuati.
Come noto, in base alle disposizioni riportate all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, al contribuente che, avendo sostenuto spese per le quali è previsto il riconoscimento di una detrazione d’imposta, non vuole utilizzarla direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, è concessa la facoltà di optare o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L’esercizio dell’opzione avviene per il tramite di una comunicazione da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro un termine normativamente fissato (cfr. nostra circolare n. 765 del 12 ottobre 2022) e consentirà al cessionario/fornitore di diventare “titolare” del credito trasferito.
Con riferimento, inoltre, allo sconto in fattura, il fornitore deve rammentarsi alcune regole fondamentali che ne legittimano il corretto adempimento:
- l’ammontare dello sconto non potrà mai essere superiore al corrispettivo dovuto per l’intervento eseguito;
- le parti potranno accordarsi anche per uno sconto parziale;
- lo sconto non ridurrà mai la base imponibile dovendo risultare sottratto dall’importo totale della fattura;
- per essere perfezionato, lo sconto andrà espressamente indicato in fattura riportando la dicitura “Sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020”.
Il caso posto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria e riportato nella Risposta ad Interpello sopra citata, riguardava l’emissione di una fattura, da parte di un’impresa edile per interventi di ripristino della facciata di un immobile (bonus facciate), sulla quale mancava l’indicazione dello sconto concordato con il cliente.
Il cliente, entro il 31 dicembre 2021, aveva pagato (tramite bonifico) il 10% della fattura, considerando lo sconto concordato tra le parti e l’impresa edile, e, accorgendosi dell’errore sulla fattura, aveva chiesto al committente di non trasmettere la comunicazione di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, nell’attesa di emettere una nota di variazione che regolarizzasse la pratica.
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, nel rispondere al quesito ha evidenziato che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione con successiva emissione di nuova fattura, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, è consentita in caso di inesattezze che interessano gli elementi obbligatori della fattura (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972), quali errori relativi all'imponibile, all'aliquota IVA, alla Partita IVA/codice fiscale del cedente/prestatore, ovvero dell'acquirente/committente, alla data di effettuazione dell'operazione, ecc.
Nel caso in esame, invece, la mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l'imponibile e l'IVA, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto, inoltre lo sconto in fattura non costituisce elemento obbligatorio e la sua omessa indicazione non è, pertanto, regolarizzabile.
La possibile soluzione prospettata dall’Amministrazione Finanziaria, avendo escluso la possibilità di emettere una nota di variazione, prevedeva per il committente la rinuncia allo sconto in fattura pur sempre recuperando (in parte) l’agevolazione, nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti, come segue:
- il 90% del 10% versato entro il 31 dicembre 2021, con recupero diretto nella dichiarazione dei redditi riferita al 2021 (prima rata); la detrazione, infatti, non potrà essere ceduta mancando la trasmissione della comunicazione all’Agenzia entro i termini prescritti. Segnaliamo, tuttavia, che, a seguito delle indicazioni fornite con la recente Circolare n. 33/E/2022, il committente potrà usufruire, volendo, della cosiddetta remissione in bonis, versando la sanzione minima di 250 euro, entro il 30 novembre 2022;
- la restante parte del pagamento (90% del corrispettivo), se effettuato entro il 31 dicembre 2022, potrà generare un credito d’imposta pari al 60% che darà luogo o alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi da parte del committente o alla cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, previa trasmissione della comunicazione dell’esercizio dell’opzione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Tale ultima comunicazione, ricordiamo, potrà ricomprendere anche le rate residue non fruite riguardanti le spese sostenute nel 2021.
Redazione
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