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Siamo oramai a ridosso della scadenza del termine ultimo previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito derivante dai bonus edilizi.
Infatti, la scadenza, più volte prorogata, è stata fissata al 15 ottobre 2022 dall’art. 10-quater, D.L. n. 4/2022, e riguarderà le spese sostenute nell’anno 2021 o le rate residue delle spese sostenute e non fruite riguardanti l’anno 2020.
Riteniamo prudenziale riportare la data del 15 ottobre 2022, anche se, in base all’art. 7, comma 1, lettera h), D.L. n. 70/2011: “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”; pertanto, considerata una tale disposizione ed essendo sabato il 15 ottobre p.v., coloro che non riuscissero ad effettuare la trasmissione telematica entro il termine prorogato dal D.L. n. 4/2022, potrebbero approfittare dell’ulteriore breve spazio temporale (fino al 17 ottobre 2022) per effettuare l’adempimento in commento.
La trasmissione del modello di comunicazione potrà avvenire attraverso la procedura web predisposta dall’Agenzia delle Entrate, (autenticandosi e seguendo il seguente percorso: “la mia scrivania”/“Servizi per”/“Comunicare” e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus”), ovvero utilizzando il software disponibile sul portale dell’Agenzia per poi trasmetterlo attraverso gli usuali canali digitali (Entratel/Fisconline).
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione in commento i soggetti beneficiari delle detrazioni edilizie che hanno esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’intervento eseguito; si tratta, in particolare, di coloro che hanno realizzato interventi come di seguito riportati:
La materiale trasmissione della domanda potrà avvenire direttamente o tramite intermediario incaricato e ciò dipenderà oltre che dalla tipologia dell’intervento effettuato anche dalla presenza del visto di conformità.
Infatti, con riferimento agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione sarà trasmessa:
Con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio condominiale, la comunicazione in commento dovrà essere trasmessa:
Per quanto riguarda, infine, le comunicazioni della cessione del credito per le rate residue non fruite, sia che i lavori siano stati eseguiti su unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici condominiali, titolati alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate sono:
Ricordiamo, infine, che la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ha stabilito che ricorrendo determinate condizioni, sarà possibile trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate oltre il termine prefissato dalla norma.
In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e le rate residue non fruite delle spese sostenute nel 2020, sarà possibile trasmettere la suddetta comunicazione entro il 30 novembre 2022 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi), versando, tramite Modello F24, la sanzione minima di 250 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) non compensabile né ravvedibile qualora sussistano le seguenti condizioni:
Un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate illustrerà le modalità di versamento della citata sanzione minima.