La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 30508, depositata il 26 novembre 2024, ha stabilito che per poter legittimamente usufruire delle agevolazioni PPC di cui al D.L. 194/2009 l’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella relativa previdenza agricola, deve mantenere tale qualifica per almeno un quinquennio dall’acquisto.
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