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Dal 1° gennaio 2016 le agevolazioni PPC sono applicabili agli acquisti di terreni agricoli effettuati da familiari conviventi del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale (IAP).
Questo è quanto dispone il comma 907 della legge di stabilità per il 2016. Potrebbe sembrare un’ovvietà, tanto che in molti si sono chiesti se non si trattasse di una restrizione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione, oppure, ancor peggio, di una norma interpretativa. Nulla di tutto questo. E’ invece un allargamento dei soggetti beneficiari, che, come è noto, possono accedere all’agevolazione fiscale (1% di imposta catastale e imposte fisse di registro e ipotecaria) solo se coltivatori o imprenditori agricoli professionali iscritti nelle relative gestioni previdenziali (così come stabilito dal comma 4-bis – art. 2 – del D.L. 30/12/2009 n.194)
La disposizione introdotta dal comma 907 consente una deroga per il coniuge e i discendenti (figli e nipoti in linea retta) del coltivatore diretto o IAP: a loro non è richiesta l’iscrizione INPS, purché:
1) siano conviventi (medesimo stato di famiglia) con il familiare (l’altro coniuge, genitore, nonno o nonna) che invece deve essere iscritto all’INPS come coltivatore diretto o IAP ;
2) siano già proprietari (o comproprietari) di terreni agricoli; non è necessario che siano da loro coltivati, potendo benissimo essere stati già affittati al capofamiglia o ad altri familiari.
Le ragioni principali della deroga sembrano essere quelle di agevolare la sistemazione di affari di famiglia, anche di tipo successorio. Lo si capisce dal fatto che i familiari devono già essere proprietari di terreni agricoli, nonché dal contestuale inserimento della medesima agevolazione a favore dei proprietari di masi chiusi.
Così, ad esempio, in caso di morte del proprietario del fondo, il figlio che intende proseguire l’attività del padre, ma che ancora non ha i requisiti per l’iscrizione INPS, può acquistare dai fratelli le loro quote con l’agevolazione, purché la madre convivente sia coltivatrice diretta o IAP.
Altra situazione è quella del coniuge dello IAP che eredita dei terreni agricoli dai genitori; così potrà acquistare la quota dei coeredi pagando le medesime imposte d’atto che avrebbe pagato il proprio coniuge imprenditore agricolo.
Infine, il coniuge dello IAP, già comproprietario di terreni per effetto della comunione legale (che a suo tempo assolveva l’imposta di registro e ipocatastale del 18% sulla metà del valore), potrà cointestarsi in nuovi terreni pagando la medesima aliquota del coniuge imprenditore agricolo professionale.
Questa pare sia la ratio ispiratrice dell’emendamento alla legge di stabilità, tradottosi poi nel comma 907; purtroppo, così come è scritta, la disposizione agevola il familiare anche nell’acquisto di terreni che nulla hanno a che fare con gli affari di famiglia.
Sarà quindi possibile per il figlio, di professione commerciante o altro mestiere, già proprietario di pochi metri quadrati di terra, acquistare una tenuta agricola ed ottenere l’agevolazione per il solo fatto di convivere (o risultare di convivere) con il padre coltivatore diretto. E questo ci sembra non solo sbagliato, perché non ha alcuna giustificazione socio-economica, ma anche una beffa per quel familiare che vive col lavoro in agricoltura e paga i contributi.
Vediamo ora cosa succede dopo che il familiare ha acquistato il terreno agricolo con l’agevolazione. Il comma 907, se da una parte esonera questi soggetti dal requisito di accesso all’agevolazione (iscrizione all’INPS), dall’altra, non li esonera dalla successiva coltivazione o conduzione per almeno 5 anni. Perciò dovranno dimostrare in qualche modo di svolgere in concreto un’attività imprenditoriale. C’è comunque per loro un’altra via d’uscita: il 3° comma dell’art. 11 del decreto legislativo n. 228/2001 (c.d. legge di orientamento), che consente il mantenimento dell’agevolazione in caso di concessione in affitto o in comodato ad un familiare imprenditore agricolo.
COMMENTO DELL’AUTORE
I commi 906 e 907 sono stati inseriti nella discussione parlamentare con due emendamenti proposti dall’on. Schullian (altoatesino) ed approvati dall’assemblea della Camera il 14/12/2015.
La provenienza della proposta fa intuire da dove nasce il bisogno di estendere l’agevolazione ai familiari con coltivatori diretti/IAP.
Infatti, in provincia di Bolzano esiste il maso chiuso, che è un istituto giuridico legalmente riconosciuto che consente di mantenere l’indivisibilità dell’azienda tramite il meccanismo del diritto di maggiorasco.
Tale diritto consiste nel riconoscere solo ad un figlio di succedere nel maso.
Agli altri spetta la liquidazione in denaro. La superficie aziendale in quella regione è fatta di piccoli appezzamenti di terra, non sufficienti spesso a mantenere una famiglia, ma con valori di mercato elevatissimi.
Frequentemente il titolare del maso svolge anche altre attività e non è iscritto all’INPS come coltivatore diretto.
Personalmente ho conosciuto titolari di maso che fanno gli albergatori, i maestri di sci o gli artigiani.
Con il comma 906 l’on. Schullian ha portato a casa l’agevolazione per tutti i proprietari di masi chiusi, sia per sistemare le vicende di famiglia che per allargare il terreno del maso.
Però in Alto Adige vi sono anche i masi non chiusi. Allora, per non discriminare, ha pensato di estendere anche a loro le medesime agevolazioni, simulando un maso virtuale.
L’on. Shullian (e tutti coloro che hanno sostenuto i suoi emendamenti) forse non si è reso conto, tradito probabilmente da una visione localistica dell’agricoltura, che l’Italia non è solo Alto Adige e che ciò che ha scritto (e gli altri hanno approvato) è diventato, portato fuori da quella regione, una sorta di “fesseria” legislativa.