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Affittare a terzi terreni agricoli acquistati con le agevolazioni previste a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale non comporta la decadenza da tali benefici, a patto che il terreno venga utilizzato per uso agricolo.
Questo è il contenuto dell’interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, con la sentenza n. 159 del 02 febbraio 2016, ha operato un’importante apertura nei confronti di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti che in passato hanno usufruito delle agevolazioni di cui alla nota I) all’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TU 131/86 (imposta di registro all’8%)
Il caso riguardava uno IAP che, usufruendo delle agevolazioni di cui sopra, aveva acquistato due appezzamenti di terreno. Successivamente, a poco più di un anno dall’acquisto, l’imprenditore agricolo cedeva in affitto per uso agricolo i due terreni, rispettivamente per sette e otto mesi.
L’Agenzia delle Entrate del luogo, in seguito a tale operazione, emette due avvisi di accertamento volti al pagamento dell’imposta di registro e quella ipotecaria, poiché non sarebbe stato rispettato il vincolo che obbliga l’acquirente al mantenimento dell’uso agricolo del fondo acquistato per un decennio. Questo, secondo l’interpretazione adottata, si configurerebbe nell’obbligo del diretto utilizzo dei terreni da parte del beneficiario.
I giudici del riesame, però, hanno correttamente respinto tali argomentazioni, facendo proprie quelle della difesa del contribuente.
Ai fini del mantenimento dei benefici, pertanto, occorre essere in possesso di due requisiti: uno soggettivo, riguardante il possesso della qualifica di IAP o la sua acquisizione entro tre anni dall’acquisto da parte dell’acquirente; uno oggettivo, che concerne la destinazione agricola del terreno per un periodo di dieci anni dall’acquisto.
Proprio su quest’ultimo criterio, i giudici toscani hanno rilevato che il rapporto di locazione, limitato sia nel tempo che nella quantità di terreni affittati, ha avuto ad oggetto la coltivazione di girasoli, coltivazione che ha contribuito al miglioramento delle qualità biologiche del terreno stesso.
Trattandosi questa, pacificamente, di un’attività agricola, la CTR ha sostenuto che gli accertamenti sono illegittimi in quanto non c’è stata modificazione d’uso dei terreni, né è mutata la titolarità del fondo, rimasto di proprietà dell’acquirente beneficiario. Non essendo, quindi, cambiati i due requisiti originari, non si concretizza alcuna ipotesi di decadenza dalle predette agevolazioni.
Nella sentenza si segnala, inoltre, come l’art. 1 nota I) della tariffa allegata al TUR stabilisce che la decadenza dall’aliquota ridotta dell’imposta di registro si ha solo nel caso di cambio di destinazione dei terreni, in altra diversa dall’uso agricolo, entro i dieci anni dal trasferimento. Cambio di destinazione che, come predetto, non è avvenuto nel caso di specie.