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C’è tempo fino al 28 aprile 2016 per presentare il ricorso introduttivo contro le variazioni colturali di fine 2015, comunicate dall’Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
Con tale documento, veniva reso noto l’elenco dei Comuni sul cui territorio sono stati operati dei mutamenti della coltura praticata da alcuni terreni agricoli. Tali variazioni vengono fatte sulla base delle dichiarazioni dei soggetti interessati, ovvero sulla base delle richieste di contributi agricoli comunitari: in tal caso, la comunicazione delle modifiche viene fatta direttamente da AGEA o altro ente pagatore.
La dichiarazione può essere compiuta dal contribuente tramite il software Docte oppure tramite l’apposito modello presente sul sito dell’Agenzia. Il soggetto, al contrario, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento nel caso in cui la variazione colturale sia già stata correttamente comunicata ad un organismo pagatore: infatti, in tale sede, vengono forniti anche i dati censuari necessari all’aggiornamento degli archivi del Catasto.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare l’elenco delle particelle catastali oggetto di variazione Per ogni particella sono indicate le informazioni relative alla qualità catastale, alla classe, alla superficie e ai redditi dominicali ed agrari dei terreni.
Laddove le variazioni colturali abbiano ingenerato errori o incongruenze rispetto alla tipologia o alla qualità delle colture, è possibile per gli interessati presentare un’apposita richiesta di rettifica in autotutela.
Accanto a questa opportunità, resta salva la possibilità da parte del soggetto di proporre ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato: pertanto il termine ultimo per agire in giudizio sarà il prossimo 28 aprile.
Tale ricorso, peraltro, in forza delle modifiche operate dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio, produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione prevista dall’art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992.
L’istituto del reclamo-mediazione non ha alcun limite di valore per le controversie catastali come quelle in analisi. Tale istituto è un importante strumento deflattivo del contenzioso tributario, che mira a risolvere le liti senza l’intervento del giudice.
Decorso il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso/reclamo senza essere giunti ad una mediazione, ovvero senza che sia già stata accolta o negata l’istanza, inizia a decorrere il periodo di trenta giorni entro cui è possibile la costituzione in giudizio del contribuente dinnanzi alla CTP per ripristinare la coerenza tra le colture dichiarate e quelle effettivamente poste in essere.