Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il D.Lgs. 99/2004 ha introdotto per la prima volta, nell’ordinamento italiano, la figura dell’imprenditore agricolo professionale. Tale decreto è stato poi modificato con l’aggiunta all’art. 1 del comma 3-bis, in base al quale: “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”.
Tale formulazione risulta decisamente criptica, quando si cerchi di comprenderne il più concreto significato applicativo. Dal tenore letterale della norma, infatti, non risulta chiaro se tale previsione riguardi soltanto le società di capitali o se sia estendibile a tutte le tipologie societarie.
Per lungo tempo, si è ritenuto che la disposizione dell’art. 1 comma 3-bis fosse la naturale prosecuzione dell’art. 3, dove, alla lettera c) si dispone che “nel caso di società di capitali (o cooperative), quando almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” è attribuita la qualifica di IAP.
La posizione suesposta veniva inoltre confermata da un importante interpello, il n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 del 20 luglio 2006, nel quale la Direzione Regionale Emilia Romagna ha ritenuto che “il limite posto nell'articolo 1, comma 3-bis, D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, riguardi esclusivamente la qualifica di IAP e le sole società di capitali”.
Recentemente, invece, alcune province stanno iniziando a sostenere la posizione opposta, accogliendo una lettura restrittiva della norma per cui ogni soggetto IAP può dare la qualifica ad una sola società, sia essa di persone o di capitali.
Tale interpretazione, sarebbe fondata sul contenuto di una circolare INPS, la n. 48 del 24 marzo 2006, dove si legge che “ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore”.
Quest’ultima ricostruzione, tuttavia, non può essere condivisa. Infatti, pare illogico parificare tipologie societarie così differenti come una società di persone ed una società di capitali. La diversità di trattamento trova infatti fondamento nella maggior vincolatività della posizione di socio all’interno di una società di persone, dovuta al diverso grado di rischio alla partecipazione societaria.
Non solo, l’interpretazione restrittiva offerta dall’INPS potrebbe avere un impatto devastante per l’intero settore agricolo, visto il rischio di decadenza dalla qualifica di IAP per molte società che, fino ad oggi, hanno applicato quanto previsto dal D.Lgs 99/2004 basandosi sul tenore letterale della norma.