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Nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che renderà efficace le previsioni contenute nella L. 221/2015 in materia di interventi di bonifica dell’amianto.
In particolare, è l’art. 56 di tale legge ad attribuire “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito […] un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Due saranno le categorie di operazioni ammissibili al riconoscimento del credito d’imposta. La prima riguarderà tutti gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti in amianto collocati sul territorio nazionale. Saranno agevolabili anche le spese sostenute per consulenze professionali e perizie tecniche richieste per effettuare tali interventi. Per queste ultime, sarà possibile richiedere un credito solo nella misura del 10% del totale e, comunque, non oltre i 10mila euro per ogni progetto. Tutte le spese, per poter essere ammesse, dovranno essere certificate da un professionista (revisore legale, commercialista, consulente del lavoro).
Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 50% delle spese totali sostenute dall’impresa che effettua la bonifica. Il bonus sarà concesso al contribuente soltanto laddove questo ponga in essere un intervento dal costo minimo di 20.000 euro. Tale agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento europeo sugli aiuti de minimis (Reg. 1407/2013) e non concorrerà ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Le richieste di accesso al credito verranno presentate tramite l’apposita procedura telematica predisposta dal ministero. Sarà poi il Mipaaf a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari il relativo credito spettante, che potrà essere utilizzato in compensazione a partire dall’anno successivo agli interventi di bonifica (1° gennaio 2017 per gli interventi compiuti nel 2016).
A tale bonus fiscale saranno destinati circa 5,7 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda il settore agricolo, la lettera della norma pare non attribuire agli imprenditori agricoli produttori di redditi ex art. 32 del TUIR la titolarità per richiedere i bonus sopra descritti. Tale diritto, infatti, è concesso solo ai titolari di reddito d’impresa. Pertanto, pare corretto affermare che, allo stato delle cose, soltanto gli imprenditori agricoli che producono reddito ex art. 56 o 56-bis (“altre attività agricole”) del TUIR siano ammessi al bonus fiscale per la rimozione dell’amianto.
Una più precisa e corretta valutazione, tuttavia, sarà possibile soltanto alla pubblicazione del decreto attuativo. Pubblicazione che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di giugno e che dovrebbe consentire di dare il via alle richieste di agevolazione entro il prossimo luglio.