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La palla ripassa al Ministero dello Sviluppo Economico: l’Agenzia delle Entrate, infatti, si è dichiarata incompetente nella decisione circa la cumulabilità tra un beneficio di natura fiscale e agevolazioni stabilite dal decreti ministeriali.
Questo il contenuto della risoluzione 58/E del 20 luglio 2016 con cui l’Agenzia era stata chiamata a fornire chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare contemporaneamente della “Tremonti ambientale” e delle tariffe incentivanti contenute nei vari conti energia.
Alcuni proprietari di impianti fotovoltaici, infatti, avevano avanzato dubbi circa tale cumulabilità: da un lato, l’art. 6 della L. 388/2000 prevede che la quota di reddito delle PMI destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Dall’altro, invece, ci sono i vari incentivi legati al “conto energia”, ossia a bonus di durata pluriennale (in genere di 20 anni) per i soggetti che hanno costruito un impianto fotovoltaico.
Ci si è chiesti quindi se fosse possibile cumulare le due agevolazioni. Nel silenzio della legge, ciò dovrebbe essere ammissibile, ma l’Agenzia con la circolare in commento non si esprime sul punto rimandando la questione al MISE. Ricordiamo che l’unica certezza riguarda il secondo conto energia (DM 19 febbraio 2007), per il quale è stata chiarita la cumulabilità di tale bonus con la detassazione ambientale entro il limite del 20% del costo totale dell’investimento.
La risoluzione inoltre precisa che la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal T.U.I.R. (cfr. circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009).
Con riguardo alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, l’Agenzia ritiene che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, può essere sanato in sede di dichiarazione dei redditi integrativa.
In alternativa, decorsi i termini per la presentazione di tale dichiarazione integrativa è possibile recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Per concludere, evidenziamo come la mancata presa di posizione dell’Agenzia esponga il contribuente ad evidenti rischi, infatti, un eventuale parere sfavorevole del MISE sulla cumulabilità degli incentivi, potrebbe indurre il GSE a revocare i benefici derivanti dai vari conti energia.