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La soubrette televisiva può dedurre le spese sostenute per l’acquisto di abbigliamento e accessori utilizzati per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Anche i mobili acquistati per la propria casa, se viene sfruttata promiscuamente per lo svolgimento del lavoro (in questo caso per interviste, foto e video), possono essere detratti nella misura del 50%.
Questo il contenuto della sentenza 6443/40/2016 (depositata il 22 luglio) della CTP di Milano, la quale si è pronunciata sulle contestazioni mosse dall’Agenzia a Belen Rodriguez. I principi espressi nel citato provvedimento hanno grande importanza, poiché possono essere estesi anche a quei professionisti che utilizzano determinate tipologie di abiti per il loro lavoro.
La vicenda, come detto, riguardava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate milanese nei confronti della showgirl, con cui si contestava la deducibilità di alcuni costi portati in dichiarazione dalla stessa. Tra questi, c’erano spese per l’acquisto di vestiario e di mobili.
La CTP, argomentando la propria decisione, afferma un principio di grande valore: il concetto di inerenza di un costo non va ancorato alla natura del bene acquistato, bensì va indagato il rapporto con l’attività professionale e lo scopo perseguito al momento dell’acquisto.
Pertanto, nel caso in esame, la presenza di un rapporto contrattuale che richiedeva alla Rodriguez l’utilizzo di “adeguato vestiario moderno di sua proprietà”, così come l’utilizzo della casa come sede di riprese televisive, permette la deducibilità al 50% dei costi per beni come trucchi, abbigliamento e mobili, così come previsto dall’art. 54 comma 3 del TUIR.
La norma sopracitata è quella che prevede la possibilità per i produttori di reddito autonomo di dedurre al 50% i costi sostenuti per l’acquisto di beni mobili che possono essere utilizzati promiscuamente per uso personale e per l’attività professionale. La deduzione al 50% vale anche per i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, nonché le spese relative all'impiego di tali beni.
Sulla scorta della pronuncia in esame, quindi, si potrebbe anche ipotizzare la possibilità per qualunque professionista di dedurre liberamente i costi sostenuti per l’acquisto di beni (ad esempio vestiario) che vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività, anche in maniera non esclusiva.
Optare per la deducibilità di tali costi (seppur in percentuale), allo stato attuale, espone indubbiamente ad un rischio di contestazione in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma l’orientamento espresso dalla CTP di Milano è un precedente favorevole al fine di ottenere il riconoscimento di un diritto a nostro avviso del tutto legittimo.