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Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, contiene numerose disposizioni di carattere fiscale, delle quali si elencano le principali.
Soppressione di Equitalia
A decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte.
Dalla stessa data l’esercizio delle funzioni di riscossione sarà svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione”, la cui attività sarà monitorata dall’Agenzia delle entrate.
Detto ente subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ed anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Disposizioni in materia di riscossione locale
Viene differito, dal 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, il termine entro il quale deve cessare l’affidamento ad Equitalia delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, da parte dei Comuni e delle società da essi partecipate.
Per l’esercizio di tali funzioni gli enti locali, con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, potranno continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, dell’Agenzia delle entrate - Riscossione; a regime l’affidamento deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.
Potenziamento della riscossione
Dal 1° gennaio 2017, al fine di potenziare le attività di riscossione, l’Agenzia delle entrate e, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle entrate – Riscossione, potranno utilizzare le banche dati e le informazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
Ai medesimi fini, potranno acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS.
Misure per il recupero dell’evasione
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Viene modificata la norma IVA relativa all’elenco dei clienti e dei fornitori.
La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti e fornitori) viene sostituita con l’obbligo di trasmettere, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, all’Agenzia delle entrate in via telematica i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre deve essere inviata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
I dati da trasmettere in forma analitica all’Agenzia delle entrate, secondo modalità che dovranno essere definite con apposito provvedimento, comprendono almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Il nuovo adempimento, denominato “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, comprese quelle a credito.
I soggetti che esercitano più attività con contabilità separate presentano una sola comunicazione, riepilogativa per ciascun periodo.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Crediti d’imposta
In riferimento ai nuovi adempimenti è attribuito una sola volta, per l’adeguamento tecnologico, un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, e spetta solo ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Ai soggetti che inviano i dati delle fatture in via telematica all’Agenzia delle entrate è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a 50 euro.
Adempimenti soppressi
Dal 1° gennaio 2017 sono soppresse:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori che svolgono attività di locazione e noleggio;
- i modelli INTRA relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- le comunicazioni black-list.
Dichiarazione annuale IVA
A partire dal 2018, quindi in riferimento alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017, il termine di presentazione è spostato al 30 aprile.
Resta invariato il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2016, che andrà presentata entro il mese di febbraio del 2017.
Distributori automatici
Viene differito dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017 il termine a decorrere dal quale diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Trasmissione dei corrispettivi giornalieri per le imprese della GDO
Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata è prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri in forza dell’opzione già esercitata entro il 31 dicembre 2016.
Depositi IVA
Sono modificate le disposizioni concernenti l’introduzione ed estrazione dei beni dai depositi IVA, al fine di rafforzare i poteri di controllo degli uffici.
Dichiarazione integrativa a favore
Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori o omissioni entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento non solo nel caso di integrativa “a sfavore”, ma anche nell’ipotesi di dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente, nella quale viene indicato un minore reddito, un minore debito d’imposta o di un maggiore credito.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione; tuttavia, se la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Anche la dichiarazione IVA può essere integrata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento; tuttavia, in caso di integrativa a favore, il credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere fatto valere dal contribuente, in detrazione in sede di liquidazione periodica ovvero in compensazione ovvero ancora chiesto a rimborso in presenza dei requisiti previsti dalla legge, solo se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Per tutte le dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore, è stabilito che i termini di accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma per i soli elementi oggetto dell’integrazione.
Rottamazione delle cartelle
E’ prevista la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora.
La cosiddetta “rottamazione” riguarda tutti i ruoli relativi ad imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, tributi locali, multe.
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017, utilizzando la modulistica di prossima approvazione.
Entro il 22 aprile 2017 l’agente della riscossione dovrà comunicare ai soggetti che hanno presentato l’istanza l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
Il pagamento può essere dilazionato in massimo quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.
Voluntary disclosure
Sono riaperti i termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 mentre per la documentazione integrativa c’è tempo sino al 30 settembre 2017.