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Se l’azienda non fornisce al Comune tutti i dati necessari provando di poter accedere alla riduzione del tributo, la Tariffa di Igiene Ambientale è dovuta in misura intera.
Lo ha deciso la CTR Lombardia, con la sentenza n. 5023/14/2016, giudicando sul caso di una società che, fino al 2008, versava la Tarsu solo su quelle superfici non produttive di rifiuti speciali industriali, in quanto questi ultimi venivano smaltiti tramite altre società specializzate.
Dall’inizio del 2009, la società trasferiva la propria attività in un nuovo stabilimento all’interno dello stesso Comune e comunicava al servizio tributi dello stesso ente locale, conformemente al regolamento comunale, l’inizio dell’attività. In tale comunicazione veniva indicata la superficie utile occupata, pari a 2.400 metri quadrati.
Nel 2014, il Comune richiede alla società il pagamento della Tia dovuta, per gli anni dal 2009 al 2011, per l’intera superficie occupata. Il recupero del tributo viene giustificato dall’ente locale argomentando che, nella comunicazione inviata a seguito del cambio di stabilimento, non erano state specificate né la suddivisione degli spazi interni, né la distinzione tra i rifiuti smaltiti in proprio e quelli smaltiti da terzi.
La società contribuente, al contrario, sosteneva che la denuncia unica era stata compilata in maniera completa e corretta, ma il Comune, in tale documento, non richiedeva i dati che ora si affermavano come necessari ai fini dell’accesso alla riduzione della Tariffa. Doveva essere lo stesso Comune, a detta della ricorrente, a richiedere tali informazioni al contribuente.
In primo grado, la CTP ha riconosciuto alla società contribuente la sola esimente della buona fede ai fini sanzionatori, mentre il tributo veniva considerato come dovuto. In tal senso si è espressa anche la CTR, confermando la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale.
I giudici, infatti, hanno affermato che la denuncia unica ai fini Tia dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione, presentata senza riportare nei campi indicati per la compilazione la suddivisione della superficie e senza specificare il tipo di rifiuti prodotti, legittima sempre il Comune ad assoggettare a tassazione l’intera superficie dell’immobile.
In mancanza di altri dati, il Comune deve sempre riscuotere il tributo interamente, assoggettando allo stesso l’intera superficie dell’immobile. E’onere del contribuente, infatti, produrre idonea documentazione basata su dati, elementi e circostanze certi: solo così gli è consentito provare la corretta modalità di determinazione del tributo.