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Non è possibile accatastare un impianto fotovoltaico come D/10 e, conseguentemente, usufruire delle relative agevolazioni fiscali, se il bene è di proprietà di una società che non svolge attività agricola. Ciò a prescindere dal fatto che l’impianto sia stato concesso in leasing ad una società agricola che, oltre alla produzione di energia, svolge, a tutti gli effetti, attività agricola principale su terreni agricoli condotti direttamente. Queste sono le poco condivisibili conclusioni a cui è giunta la CTR del Lazio con la sentenza 912/2017.
Oggetto della controversia è un avviso di accertamento inviato ad una SPA, con cui veniva rettificato il classamento catastale, da D/10 a D/1, di un impianto fotovoltaico di proprietà della stessa. Tale impianto, secondo l’Agenzia, non avrebbe avuto carattere di ruralità, in quanto la società contribuente non svolgeva attività agricola.
Contro tale avviso di accertamento, la società presentava ricorso, sostenendo che tale riclassificazione era erronea, in quanto l’impianto era concesso in leasing ad una SRL agricola, la quale era anche proprietaria del terreno su cui l’impianto stesso insisteva, in forza di un diritto di superficie.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente, sostenendo che, essendo la materiale disponibilità del bene in capo ad un imprenditore agricolo utilizzatore dell’impianto, questi è il soggetto passivo dell’imposta. Pertanto devono ritenersi corretti sia il classamento (D/10) che la riconducibilità dei proventi all’interno del reddito agrario.
L’Agenzia, però, impugnava tale decisione affermando che la SPA (proprietaria dell’impianto) non poteva usufruire delle agevolazioni fiscali, in quanto essa non svolgeva nessuna attività agricola, bensì attività di locazione finanziaria, questo in virtù del fatto che l’impianto era utilizzato dalla società agricola in forza di un contratto di leasing.
La CTR decidendo sull’appello ha accolto le argomentazioni dell’Agenzia, facendo leva sul testo dell’art. 1, comma 369 della L. 296/2006, il quale prevede che per essere produttiva di reddito agrario l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche deve essere effettuata da produttori agricoli.
Per godere del beneficio, quindi, questi devono essere anche i materiali titolari dell’impianto e non solo meri utilizzatori dello stesso. Nel caso di specie, invece, la disponibilità dell’impianto era di una società agricola sulla base di un contratto di leasing, ma la proprietà rimaneva in capo ad una società commerciale che, come tale, non poteva usufruire dell’accatastamento in D/10.
L’orientamento espresso dai Giudici del Lazio non può in alcun modo essere condiviso, infatti, al fine di verificare l’effettiva ruralità di un immobile occorre sempre fare riferimento alla sua destinazione, quindi alla sua materiale destinazione agricola. Ne consegue che, anche in presenza di un contratto di leasing, la connessione dell’impianto con l’attività agricola principale è sufficiente e necessaria per il riconoscimento della ruralità con la conseguente attribuzione della categoria catastale D/10.