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Con l’avvicinarsi dell’estate, gli operatori fiscali iniziano ad interrogarsi su quelle che sono alcune delle problematiche più sentite e delicate in vista della prossima compilazione del modello Redditi 2017.
Per il settore agricolo, uno dei temi più caldi è quello che riguarda la rivalutazione dei redditi fondiari (dominicali e agrari) ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF.
In via ordinaria, infatti, i redditi dominicali (prodotti da terreni e fabbricati rurali), nonché il reddito agrario collegato all’attività di coltivazione del fondo da parte dell’agricoltore, formano base imponibile ai fini dell’imposta dei redditi a seguito di una doppia rivalutazione: prima i redditi vengono rivalutati rispettivamente dell’80% (redditi dominicali) e del 70% (redditi agrari), poi vengono ulteriormente rivalutati del 30% al fine di poter formare la base imponibile su cui calcolare l’IRPEF.
Da questa seconda rivalutazione del 30%, però, dal 2016, saranno esclusi i terreni agricoli e quelli anche non coltivati posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla relativa previdenza agricola.
Pertanto, la dichiarazione Redditi 2017 sarà la prima ad accogliere tale novità della disciplina. In proposito, però, non mancano i dubbi applicativi. In particolare, non è chiaro come comportarsi in relazione all’applicabilità della nuova disciplina alle società di persone.
Nell’ambito di una società semplice agricola (o altra società di persone), infatti, il carico fiscale è posto in capo al socio per trasparenza ed è questi che, materialmente, provvede al pagamento dell’imposta. Tuttavia, ci si è chiesto, in base alla formulazione della norma, se anche il socio di una società IAP, seppur privo della qualifica professionale (IAP o CD), possa usufruire dell’esclusione dalla doppia rivalutazione, da cui dipende una minore base imponibile e, conseguentemente, una minore imposta dovuta.
In senso negativo parrebbero esprimersi le istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2017 – Società di persone: per evitare di operare l’ulteriore rivalutazione del 30%, nella dichiarazione della società è necessario barrare la casella 10 nel quadro RA.
Contestualmente, però, nei campi 16 e 17 del quadro RO, in capo ai singoli soci privi della qualifica viene imputata una maggiorazione del reddito pari al 30%: ciò che esce dalla porta, quindi, rientra dalla finestra.
Pertanto, sulla base di tali indicazioni c’è da ritenere che l’esclusione dall’ulteriore rivalutazione spetti solo al socio “qualificato” della società di persone; chi non possiede la qualifica, invece, determinerà il reddito fondiario in maniera ordinaria, applicando la doppia rivalutazione.
Tale interpretazione, peraltro, pare essere sinistro presagio anche in funzione dell’esenzione IRPEF spettante ai soggetti IAP e CD a partire dal prossimo anno: di tale posizione, senza dubbio, occorrerà tenerne conto in vista dell’eventuale rideterminazione degli acconti d’imposta.