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Con l’approvazione del D.L. 50/2017, sono state apportate alcune modifiche all’istituto del reclamo e della mediazione. Tali novità riguardano anche il contenzioso doganale, il quale può avere ad oggetto anche alcune questioni riguardanti la materia agricola, quali, ad esempio, le accise sul gasolio agricolo.
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 75042/RU del 5 luglio ha integrato precedenti documenti di prassi (circolare 21/D/2015 e nota 118196/16), fornendo alcune precisazioni in relazione alle novità introdotte all’istituto deflattivo del contenzioso.
Tra le principali modifiche apportate dal decreto c’è quella relativa all’aumento del valore delle liti assoggettabili alla procedura di reclamo-mediazione: la soglia massima di controversie ammesse alla procedura è passata da 20mila a 50mila euro. La nuova disciplina sarà applicabile agli atti impugnabili che verranno notificati a partire dal 1° gennaio 2018.
Un altro profilo modificato dalla novella normativa consiste nel fatto che il mancato esperimento della procedura di reclamo e mediazione non comporterà più l’inammissibilità, ma l’improcedibilità del ricorso fino alla scadenza dei 90 giorni previsti per la conclusione della fase amministrativa.
Pertanto, se durante la fase di reclamo-mediazione venisse notificato un provvedimento al contribuente prima dei 90 giorni previsti, la costituzione in giudizio dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla scadenza del novantesimo giorno da cui decorrono anche i termini per la costituzione dell’Ufficio. Tale precisazione consente di superare il precedente orientamento dell’Agenzia delle Dogane secondo cui il termine di 30 giorni decorreva dalla notifica dell’atto di chiusura della procedura amministrativa.
Al contrario, se si raggiunge un accordo durante la procedura deflattiva, il contribuente deve essere messo al corrente dell’esatta determinazione di importi, termini e delle diverse modalità con cui effettuare il pagamento.
La nota dell’Agenzia delle Dogane, inoltre, raccomanda agli uffici di prevedere all’interno della definizione della controversia specifiche clausole pattizie nelle quali sia precisato che le spese sostenute per la conclusione dell’accordo debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le novità in commento, come detto in apertura, hanno implicazioni anche per il settore dell’agricoltura: le Dogane infatti sono competenti per le controversie relative al gasolio agricolo, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle accise.
Pertanto, a partire dal 2018, anche gli imprenditori agricoli saranno interessati dalle novità sopra richiamate in materia di reclamo e mediazione per le controversie doganali.