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Con la risoluzione 91/E del 14/07/2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per il versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dai soggetti che presentano il modello INTRA 12. Per i suddetti versamenti non dovranno più esser utilizzati i codici 6099 e 619E.
I nuovi codici da utilizzare sono:
- 6043 denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993”. Per la compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, del mese di registrazione degli acquisti nel formato “00MM”.
- 622E denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993”. In sede di compilazione del modello “F24 EP”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario); nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, nel formato “00MM”.
Soggetti tenuti alla presentazione del modello INTRA12
Sono obbligati all'invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente:
- gli enti non commerciali, ed altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta, e produttori agricoli esonerati (art. 34, c.6 del DPR 633/72), che:
a) hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000;
oppure
b) hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del citato decreto legge n. 331 del 1993
- Enti Non Commerciali (ENC) soggetti IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
Tali soggetti devono dichiarare, entro ciascun mese:
a) l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente,
b) l’ammontare dell’imposta dovuta,
c) gli estremi del relativo versamento.
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali e agricoltori esonerati), che ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.