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Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 93/E con cui ha dato importanti indicazioni sulla determinazione del valore della produzione e sulla compilazione della dichiarazione IRAP per i soggetti che svolgono attività agricole.
La legge 208/2015 ha previsto, a partire dall’anno 2016, l’esclusione dell’applicazione dell’IRAP per le attività agricole rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR per tutte le tipologie di soggetti, ma non erano state fornite specifiche indicazioni sugli adempimenti dichiarativi.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
L’Agenzia ha chiarito che nel caso di attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, il reddito può esser determinato in base all’art. 56 comma 5 del TUIR, attraverso la definizione della quota di animali eccedenti. Ai fini IRAP, la stessa quota, applicata ai componenti positivi e negativi, permette la definizione del valore della produzione soggetto all’imposta e per differenza quello escluso.
Per le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 56-bis (cessione di beni non compresi nel DM 13 febbraio 2015, prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola), al fine della determinazione del valore della produzione, occorre effettuare la proporzione tra i ricavi inerenti l’attività connessa e l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Di fatto, per tali attività, il cui reddito è determinato forfettariamente - inclusa la produzione di energia elettrica - la base imponibile può essere determinata con il metodo forfettario di cui all’articolo 17, comma 2, D. Lgs 446/1997, compilando la sezione III del modello IRAP (quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC). In tali casi, la base imponibile è costituita dal reddito determinato forfettariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi).
Per l’attività di agriturismo, il valore della produzione è determinato in base ai dati contabili risultanti dalla contabilità separata tenuta ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972.
Nel caso di personale impiegato sia nell’attività agricola esclusa dall’IRAP che in quelle soggette, le deduzioni spettanti andranno applicate con l’esclusione della quota applicabile all’attività agricola esclusa, utilizzando lo stesso criterio utilizzato per determinare il valore della produzione non seggetta ad imposizione IRAP.
COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP
Tra i chiarimenti che probabilmente potranno determinare la necessità di rimettere mano alle dichiarazioni già predisposte, vi è l’indicazione che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, anche se esenti dall’imposta, al fine di consentire la verifica del contributo camerale. Mentre gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione IRAP sono le ditte individuali e le società semplici visto che per loro il diritto camerale è dovuto in misura fissa.
Le aziende agricole individuali e le società semplici compilano la dichiarazione IRAP esclusivamente in presenza di altre attività soggette all’imposta, riportando in dichiarazione solo gli importi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta regionale.
Le società di persone, diverse dalle società semplici, e quelle di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, evidenziando il valore dell’attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.
Pertanto, le SNC e SAS, una volta determinato il valore della produzione escluso dall’IRAP, tale valore va indicato nel quadro IR nelle colonne 2 e 5, indicando in colonna 7 l’aliquota zero.
Nel caso in cui tali società avessero anche una quota di valore soggetta ad IRAP dovranno compilare un secondo rigo della sezione I del quadro IR.
Le società di capitali riportano i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola tramite un’apposita variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice “99”.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, forse sarebbe stato più opportuno che le disposizioni per la compilazione ed il modello IRAP fossero rimaste invariate rispetto allo scorso anno, con l’applicazione dell’aliquota zero per le attività agricole rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.