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Come è ormai noto da tempo, il D.L. 50/2017, successivamente convertito in legge, ha introdotto la possibilità per il contribuente di “rottamare” le liti pendenti in ambito tributario. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 140316/2017, ha reso noto il modello, con il quale il contribuente deve richiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie che vedono l’Agenzia parte in causa.
Sono definibili le liti per le quali il contribuente ha notificato il ricorso, avverso l’atto impositivo, entro il 24/04/2017 e per quelle non ancora passate a pronuncia definitiva al momento della proposizione della domanda.
Il modello presentato dall’Agenzia è composto da:
1) Un frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
2) Varie sezioni nelle quali sono da inserire:
Per richiedere la definizione delle liti, la domanda deve essere tassativamente presentata entro il 02/10/2017, per ogni controversia che si intende definire è necessario presentare una domanda distinta.
La domanda è presentabile solo in modalità telematica, attraverso i programmi forniti nel sito dell’Agenzia delle Entrate e la trasmissione può essere effettuata nelle seguenti modalità:
1) dal contribuente che è abilitato al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate;
2) dai soggetti che possono essere incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
3) recandosi direttamente ad uno degli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della presentazione della domanda, consegnerà al contribuente una stampa contenente il numero di protocollo attribuito alla procedura;
Affinché il procedimento vada a buon fine, in caso di consegna diretta allo sportello o in caso di delega a terzi per la trasmissione della domanda, è necessario che queste avvengano in un tempo utile, tale da consentire l’esecuzione della procedura telematica, entro il termine perentorio del 02/10/2017.
Il versamento degli importi per la definizione della lite può avvenire in due modalità:
1) in un’unica soluzione che prevede il pagamento dell’importo totale entro il 02/10/2017;
2) in un numero massimo di 3 rate.
Qualora fosse scelto il pagamento rateale, si potrebbe ulteriormente scegliere se definire la propria posizione in 2 o 3 pagamenti rateali.
Nella prima ipotesi, con due rate, la prima rata (pari al 40%) va versata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (pari al 60%) va versata entro il 30 novembre 2017.
Nella seconda ipotesi, con tre rate, la prima rata (pari al 40%) va versata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (pari al 40%) va versata entro il 30 novembre 2017, la terza rata (pari al 20%) va pagata entro il 2 luglio 2018.
Ogni versamento andrà effettuato in modo separato attraverso un modello F24, nel quale dovrà essere riportato un codice tributo che l’Agenzia indicherà in una successiva risoluzione.
La procedura sarà da considerarsi definitiva al momento del pagamento totale dell’importo richiesto, o del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale, e con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017.