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Chi vuole regalare titoli di investimento o denaro tramite operazioni bancarie come il giro titoli o il bonifico deve necessariamente recarsi presso un notaio per la redazione del relativo atto pubblico e formalizzare la donazione.
In caso contrario, potrebbe rendersi necessaria la restituzione di quanto donato. Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 18725/2017.
I giudici di legittimità si sono pronunciati sul caso di un soggetto che aveva ordinato alla propria banca di effettuare dei trasferimenti di titoli e di denaro alla propria badante. Dopo qualche giorno, però, il donante moriva e gli eredi agivano in giudizio per recuperare una parte della somma trasferita.
Oggetto di controversia era la qualificazione delle predette operazioni bancarie, ossia se esse dovessero essere ricondotte tra le donazioni dirette o se, al contrario, fossero da intendersi come donazioni indirette.
Tale valutazione, per quanto teorica, risulta decisiva alla fine della risoluzione del caso. Infatti, se la disciplina delle donazioni proprie, così come disciplinate dall’art. 769 c.c. e seguenti, prevede una serie di formalità necessarie ai fini del loro perfezionamento, lo stesso non vale per le donazioni indirette. Tali devono considerarsi tutti quei casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente (e cioè lo schema tipico della donazione “vera e propria”) senza che sia stipulata una donazione “formale”, ossia senza un contratto redatto sotto forma di atto pubblico notarile e ricevuto in presenza di due testimoni.
Di fronte a due pronunce discordanti da parte dei giudici di merito, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha accolto le ragioni degli eredi.
Generalmente, l’elemento discriminante tra donazione diretta ed indiretta è il rapporto tra le parti: nella donazione diretta esso è diretto ed immediato, mentre la donazione indiretta prevede di solito un’operazione triangolare, che prevede il coinvolgimento di un soggetto terzo.
Accogliendo tale impostazione, lo svolgimento di una donazione per mezzo di bonifico o tramite operazioni bancarie dovrebbe essere qualificata come donazione indiretta, vista l’intermediazione dell’istituto bancario. In senso opposto, però, si è pronunciata la Cassazione.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, la banca svolge solamente compiti di tipo meramente esecutivo, ma la donazione avviene in maniera diretta tra donante e donatario. Tale operazione, quindi, non può essere assimilata ad un caso di cointestazione del conto corrente, una delle classiche tipologie di donazione indiretta.
Così facendo, quindi, per poter perfezionare una donazione tramite giro titoli o bonifico bancario è necessario osservare tutte le formalità tipiche dell’istituto, tra cui la necessaria redazione di atto pubblico da parte di un notaio, fatto salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore disciplinata dall’art. 783 del codice civile.