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L’Agenzia delle Entrate sta inviando a mezzo PEC ai contribuenti italiani migliaia di segnalazioni relative alle incongruenze emerse dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del 1° trimestre 2017.
Non perde tempo l’Agenzia delle Entrate. L’obbligo della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) introdotto dal D.L. 193/2016, la cui prima scadenza risale allo scorso mese di giugno, ha già consentito all’Agenzia di rilevare le prime anomalie incrociando i dati dichiarati con i versamenti effettuati.
Il tutto è avvenuto con una rapidità inconsueta, spiazzando tutti coloro che pensavano che, anche in questa occasione, la macchina burocratica potesse mostrare i propri limiti.
Le cosiddette lettere di compliance, pervenute nei mesi scorsi, sono delle segnalazioni di anomalia di fronte a cui il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti all’Agenzia oppure, qualora riscontri di aver commesso degli errori, dovrà procedere a sanarli, con la possibilità di beneficiare del c.d. ravvedimento operoso.
Ora, con altrettanta rapidità, nei confronti di quei contribuenti che non hanno provveduto a chiarire o sanare tempestivamente le anomalie segnalate, stanno pervenendo gli avvisi bonari di accertamento. Come conseguente reazione, c’è chi comincia ad ipotizzare che tale strumento, utilizzato con tale rapidità, sia addirittura discriminante. Infatti, solitamente gli avvisi bonari pervengono dopo la presentazione delle dichiarazioni annuali.
L’avviso bonario ex art. 54-bis del DPR 633/1972 prevede che, in caso di omesso/insufficiente pagamento, prevede l'applicazione di una sanzione pari al 10% se si procede al versamento dell’imposta entro 30 giorni; al contempo l’invio di tale avviso inibisce, a chi lo riceve, l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 comma 1-ter del D. Lgs n. 472/1997).
L’invio dell’avviso bonario è previsto dal comma 5 del articolo 21-bis del DPR 633/1972 modificato dal D.L. 193/2016 che recita:
“L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.”
Il comma 2-bis dell’articolo 54-bis è una disposizione che permette all’Ufficio, se vi è pericolo per la riscossione, di provvedere anche prima della dichiarazione annuale al controllo sulla tempestiva e corretta effettuazione dei versamenti.
E dire che in questi mesi avevamo quasi familiarizzato con il nuovo concetto di “compliance” che l’Agenzia sta promuovendo. Secondo tale moderno orientamento, dovrebbe sorgere un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, non più basato sul rigoroso controllo del “contribuente evasore”, ma sul confronto tra un fisco moderno che supporta il contribuente impegnato a districarsi tra adempimenti spesso complessi e che pertanto potrebbero indurlo in errore.
Questa volta la rapidità del Fisco arriva forse in un momento poco opportuno, sia per una sequenza di scadenze che impegnano professionisti e imprese nel mese di settembre, sia dalle spiacevoli circostanze che hanno visto l’Agenzia emanare comunicati per rettificare proprie disposizioni (vedi split payment), o per chiarire oltre la scadenza dei termini lacune nelle disposizioni (vedi ACE, IRAP Agricola); non ultima la problematica legata all’invio del c.d. “spesometro” che ne ha reso necessaria la ripetuta proroga dei termini (ora al 16 ottobre) e che sta mettendo in difficoltà l’organizzazione delle attività degli studi professionali.
Si auspica che la collaborazione tra Agenzia e contribuenti non sia a “senso unico”.