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Una delle materie che, in assoluto, ha creato più contenzioso nel mondo dell’agricoltura è quella relativa all’esenzione ICI (e oggi IMU) per i fabbricati rurali. Peraltro, per anni, la giurisprudenza si è espressa in maniera ondivaga e contraddittoria, generando grande incertezza.
Numerosissime, infatti, sono state le controversie presentate davanti ai giudici di tutta Italia, in cui l’Agenzia contestava ai contribuenti l’abusivo utilizzo dell’esenzione ICI/IMU prevista per i fabbricati rurali, anche nei casi in cui questi fabbricati, pur utilizzati per scopi agricoli, non fossero accatastati come tali.
Da questa problematica, come detto, è emerso un ampio contenzioso, che ha prodotto innumerevoli pronunce dall’esito ora positivo, ora negativo per il contribuente.
Per poter accedere allo sconto fiscale, la normativa richiede, incontestabilmente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis del D. Lgs. 557/1993, il quale prevede che “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
Ciò che non è chiaro è se, oltre ai sopra richiamati requisiti, è necessario anche che il fabbricato, abitativo o strumentale, debba essere anche accatastato come agricolo, rispettivamente nelle categorie A/6 o D/10.
Inizialmente, la giurisprudenza aveva richiesto, ai fini dell’accesso all’esenzione, anche il relativo (corretto) accatastamento, ma non erano mancate pronunce di segno opposto, sia della Cassazione (sentenze n. 14013/2012, 10355/2015 e 16973) che da parte dei giudici di merito (ad esempio, la CTP di Firenze n. 889/2016 o la CTR Cagliari n. 29/2016).
Negli ultimi mesi, però, sembra che la Corte di Cassazione abbia definitivamente individuato il proprio orientamento: senza l’accatastamento come A/6 o D/10 non è possibile accedere all’esenzione ICI/IMU.
Già a febbraio avevamo dato conto di tale tendenza dei giudici di legittimità, ma nell’anno 2017 pare che l’orientamento si sia definitivamente consolidato.
Innumerevoli sono state le pronunce conformi (ord. n. 12288/2017, 12290/2017, 12661/2017, 20990/2017) e con l’ultima decisione, l’ordinanza n. 25936 del 31 ottobre, gli ermellini hanno affermato che l’orientamento “sostanzialista”, che attribuisce l’esenzione ICI/IMU senza il corretto accatastamento, sia solo una voce largamente minoritaria, da dover disattendere.
Con questa pronuncia, quindi, la Cassazione pare mettere la parola fine sulla questione, indirizzando in maniera univoca l’interpretazione degli operatori del settore.