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Le agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina non possono essere disconosciute nel caso in cui l’immobile di pertinenza del fondo rustico acquistato sia in cattive condizioni e temporaneamente inutilizzabile.
Questa la decisione della CTP di Forlì che, con la sentenza n. 11/2018, ha accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione che negava la legittimità delle agevolazioni PPC godute dall’acquirente di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali.
Le ragioni del disconoscimento erano legate ad una casa colonica in corso di costruzione ed insistente sul fondo: all’atto di acquisto, tale immobile era privo di impianti, intonaci, infissi e pavimenti, pertanto non idoneo ad essere abitato dagli addetti alla coltivazione della terra e dai loro familiari.
Sulla base di tale motivazione, quindi, l’Agenzia negava l’accesso alle agevolazioni al contribuente, notificando un avviso di liquidazione sia al contribuente che al notaio rogante.
Oltre alle questioni processuali, circa la correttezza della notifica al notaio (negata dalla CTP, in quanto è legittima la notifica al notaio solo per il pagamento dell’imposta principale e non, come in questo caso, di quella complementare), di particolare interesse sono le argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria nel merito.
Secondo i giudici, la motivazione dell’atto impugnato, che fondava il disconoscimento delle agevolazioni sulla base della non immediata utilizzabilità della casa colonica insistente sul fondo, deve ritenersi insufficiente.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni PPC, infatti, è necessario valutare che l’immobile possieda, anche solo potenzialmente, tutti i requisiti per poter essere definito pertinenza di un terreno agricolo.
Requisiti che per la CTP, nel caso in esame, devono ritenersi verificati, sia con riferimento al profilo formale, legato all’esistenza dell’edificio secondo i parametri dettati dall’art. 2645-bis comma 6 del codice civile, che sotto il profilo sostanziale, in quanto l’immobile è fin dall’origine inserito nell’ambito di un complesso di fabbricati rurali compresi in un fondo di circa 8 ettari e funzionale alla residenza del conduttore dello stesso.
Diversamente, sottolinea la Commissione Tributaria, se fosse discriminante la non immediata utilizzabilità dell’immobile, si dovrebbe escludere la concessione dei benefici di legge in ogni caso in cui qualsiasi ostacolo, anche di natura temporanea o transitoria, impedisse l’utilizzo del bene al soggetto legittimato.
Concludendo, quindi, i giudici forlivesi hanno accolto il ricorso del contribuente, affermando che nel caso oggetto di controversia non sussistono dubbi circa la pertinenzialità dell’immobile, la cui temporanea inutilizzabilità all’atto di vendita (infatti, il proprietario vi ha successivamente trasferito la residenza al termine dei lavori) non è sufficiente al fine della decadenza del beneficio fiscale spettante.