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Uno dei negozi giuridici visti con maggiore sospetto da parte dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente la donazione. La gratuità e lo spirito di liberalità che stanno alla base di tale operazione, infatti, la rendono uno strumento spesso utilizzato in maniera impropria, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Sul tema dell’abuso di diritto e della donazione, è stata recentemente chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6276/2018.
Il caso riguardava quote di proprietà di alcuni terreni agricoli che, dopo essere caduti in successione ereditaria, erano state donate dall’erede ai due figli. I donatari, contestualmente all’atto di donazione, trasferivano tali immobili ad una società, per un prezzo di poco superiore a quello dichiarato in sede di donazione.
Secondo l’Agenzia, tale operazione configurava un’evidente caso di donazione simulata ed interposizione fittizia di persone, al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta. Pertanto, l’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento al fine di recuperare l’IRPEF non versata.
Nei due giudizi di merito, i giudici assumevano come genuina la condotta del contribuente: in primis, perché i proventi della vendita erano stati incassati dai donatari e ciò faceva presupporre una volontà, da parte del donante, di attribuire a questi l’utilità derivante dai terreni. In seconda battuta, sosteneva la CTR, l’avviso dell’Ufficio era basato su presunzioni inidonee a provare l’abuso.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, muovendo nella sua argomentazione dal testo dell’art. 37, comma 3 del DPR 600/1973, il quale stabilisce che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
Secondo i giudici di legittimità, l’intento elusivo può essere ricavato anche da semplici indizi, tuttavia essi devono essere congruamente motivati da parte dell’Ufficio.
Nel caso in esame, invece, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figli, deve sempre essere tutelata la libertà di pianificazione successoria da parte dei genitori, nonché il carattere genuino della donazione.
Inoltre, non è possibile sostenere in via meramente presuntiva l’abusività dell’operazione, senza una puntuale ed esaustiva prova del disegno elusivo del contribuente. Peraltro, come evidenziato dalla Cassazione, nel caso in esame, non si rinvengono indici idonei a dubitare del reale spirito di liberalità dell’operazione e ciò parrebbe confermato dal prezzo di vendita dei terreni, di poco superiore a quello stimato nell’atto di donazione.
Concludendo, quindi, la Cassazione ha sostenuto che non è rinvenibile un abuso del diritto quando non viene data prova che gli atti siano privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti e del relativo disegno elusivo. Tale onere probatorio è sempre posto in capo all’Amministrazione.