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Con la legge 208/2015 a partire dall’anno d’imposta 2016 sono state escluse dall’applicazione dell’IRAP le attività agricole rientranti nell’art. 32 del TUIR. L’esclusione dall’IRAP riguarda in sostanza quelle attività agricole per le quali in precedenza si applicava l’aliquota del 1,9 per cento.
Pertanto, per le imprese agricole restano soggette all’imposta:
L’attività agrituristica continua a determinare il valore della produzione da assoggettare all’imposta sulla base dei dati contabili risultanti dalla contabilità tenuta separatamente da quella agricola ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.
Per l’allevamento di animali la risoluzione 93/E del 2017, richiamando le precisazioni già fornite con la circolare 141/E del 1998, ha ribadito che per i soggetti che determinano il reddito forfettariamente ai sensi dell’art. 56 comma 5, la base imponibile da escludere dal calcolo dell’IRAP va ridotta in proporzione al rapporto dei capi allevati entro i limiti dell’art. 32 rispetto al numero complessivo dei capi allevati.
Al fine di una corretta definizione del valore della produzione IRAP, è pertanto indispensabile aver correttamente tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati. Infatti, tale registro documenta e certifica il numero di animali allevati, distinti per categoria. Tale registro è fondamentale per determinare la quota di animali potenzialmente allevabili sulla base dei terreni condotti e, per differenza, la quota di animali eccedenti.
Ricordiamo che tale registro è obbligatorio ai sensi dell’articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/73 per le imprese di allevamento che superano i limiti di cui all’articolo 32, lettera b).
Per gli altri soggetti che svolgono attività agricole e di allevamento e non determinano il reddito in base all’art. 56 comma 5, la quota di base imponibile IRAP da escludere è data dal rapporto tra i proventi ed i ricavi riferibili all’attività agricola entro i limiti dell’art. 32 del TUIR rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi rilevanti ai fini IRAP. Pertanto, si ritiene che anche per tali soggetti la tenuta del registro di carico e scarico allevamenti sia indispensabile per giustificare e documentare il valore della produzione escluso dall’IRAP.
Nella risoluzione 93/E è stato confermato che il predetto metodo per definire il valore della produzione sia applicabile anche per la ripartizione delle deduzioni per lavoro dipendente.
Le aziende agricole individuali e le società semplici compilano la dichiarazione IRAP esclusivamente in presenza di attività soggette ad imposta, riportando in dichiarazione solo gli importi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta regionale.
I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dall’art. 5-bis (es.: Snc, Sas) devono comunque compilare il modello IRAP, evidenziando sia i dati fiscali dell’attività soggetta a imposta che i valori relativi all’attività agricola esclusa utilizzando i righi IQ11 o IP11.
Le società di capitali riportano i dati contabili così come risultanti dal conto economico, escludendo la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola tramite una specifica variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 11.
Invece, i soggetti che determinano forfettariamente il valore della produzione compilano la sezione III dei quadri IQ, IP e IE e la sezione V del quadro IC, riportando l'ammontare del reddito d’impresa determinato forfettariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi). Quest’ultima quota imponibile andrà determinata in base al rapporto tra i proventi ed i ricavi riferibili all’attività agricola entro i limiti dell’art. 32 del TUIR rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi rilevanti ai fini IRAP.
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”.