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Lo scorso 16 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo contenente l’atteso Testo Unico delle piante officinali. Si tratta di un provvedimento molto interessante che permetterà di aggiornare una normativa ormai datata, dando un nuovo slancio all’intero settore.
Per ritrovare una disciplina organica relativa alle piante officinali, occorre risalire nel tempo fino alla legge 99/1931 e al successivo regio decreto applicativo n. 1793 dello stesso anno. Se si pensa che il codice civile italiano è stato adottato nel 1942, è facile capire quanto possa essere risalente ed obsoleta tale normativa.
Da tempo, quindi, si era manifestato il bisogno di aggiornare tale disciplina, cercando di tenere conto dei progressi tecnologici e dello sviluppo nella produzione e lavorazione delle piante officinali occorsi negli ultimi 87 anni.
A tal fine, già dal 2013, era stato istituito un apposito tavolo di filiera, il cui lavoro è confluito nel nuovo testo normativo il quale, si ribadisce, è stato approvato dal Governo e ora attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo provvedimento, che si compone di nove articoli, si apre dando la nuova definizione di piante officinali. Come tali si intendono:
Chiaramente, sono escluse da tale novero le piante a effetto stupefacente o psicotropo, mentre per le piante officinali a scopo medicinale è richiesta la conformità alle norme di coltivazione richieste dalla UE.
In ogni caso, il Decreto Legislativo introduce anche un apposito Registro varietale delle piante officinali dove, con un prossimo decreto, saranno indicate tutte le tipologie di piante officinali, allo scopo di valorizzare e propagare le singole specie.
Altro aspetto che dovrà essere regolato è quello relativo alla raccolta spontanea delle erbe, il quale dovrà essere disciplinato al fine di evitare il depauperamento delle aree su cui crescono tali tipologie vegetali.
Come precisato dall’art. 2 del testo del Decreto Legislativo approvato, “la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione”.
Tali attività, pertanto, devono ritenersi a tutti gli effetti attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Tra le attività di prima trasformazione sopracitate devono essere ricomprese:
Tra le tematiche trattate dal Decreto Legislativo di prossima pubblicazione, ci sono anche lo sviluppo di strutture deputate alla crescita e all’aggiornamento del settore e della relativa disciplina.
Ad un successivo decreto MIPAAF è devoluta la redazione di un Piano di filiera delle piante officinali, volto a sviluppare una filiera integrata dal punto di vista ambientale, tramite la definizione di forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per le aziende agricole del settore.
Toccherà sempre al MIPAAF istituire un tavolo tecnico del settore delle piante officinali che abbia un compito consultivo e di monitoraggio dell’attività del comparto.
Sempre allo scopo di certificare l’attività della filiera e il rispetto dei relativi standard qualitativi, il provvedimento attribuisce alle singole Regioni la facoltà di istituire nuovi marchi specifici.
[Testo Unico delle Piante Officinali - D.Lgs 75/2018]