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In merito alla deducibilità dei contributi versati ai consorzi di bonifica, la giurisprudenza è stata negli anni più volte chiamata a pronunciarsi, con orientamenti non sempre costanti.
Negli ultimi anni, però, la Cassazione sembra aver preso una posizione sempre più stabile: i contributi di bonifica non sono deducibili, purché le tariffe d’estimo utilizzate per la determinazione dei redditi fondiari siano state adeguatamente aggiornate.
Tale convincimento è stato ribadito anche con la recente sentenza n. 19953/2018.
La norma di riferimento in materia di deducibilità dei contributi di bonifica è l’art. 10 del TUIR, il quale stabilisce che si possono dedurre “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione” se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli.
Come noto, i redditi dei terreni (sia quello dominicale che quello agrario) sono determinati su base catastale, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme di legge. Da tali tariffe d’estimo, si sottraggono poi le deduzioni fuori tariffa come, appunto, i consorzi di bonifica.
Tali deduzioni sono esposte nel DM 7 febbraio 1984, il quale riporta, per ogni provincia, reddito dominicale, agrario e le relative deduzioni.
Nel caso in commento, la CTR Emilia Romagna aveva deciso che i contributi di bonifica potevano essere dedotti, purché la deduzione dal reddito determinato su base catastale fosse effettiva e non solo meramente formale. Nei fatti, la deduzione doveva avere valore pari al costo effettivamente sopportato dal contribuente.
Tale principio è mutuato da altre pronunce della Cassazione (ad esempio la sent. n. 1133/1996), in cui veniva evidenziato come, in mancanza di aggiornamento delle tariffe d’estimo e delle relative deduzioni, l’aumento dei costi e la perdita del potere di acquisto della moneta generasse una asimmetria tra i maggiori costi sostenuti dal contribuente e le minori deduzioni previste dalle vetuste normative.
In base a tali principi, la Cassazione, con la sentenza n. 19953/2018, ha negato al contribuente la deducibilità delle spese sostenute per i consorzi di bonifica, in quanto, sul territorio della provincia su cui erano ubicati i terreni, era stata effettuata una revisione delle tariffe nell’anno 2002: ciò faceva sì che i redditi fondiari dichiarati fossero già determinati al netto degli importi dei contributi di bonifica aggiornati.
Va ricordato, comunque, che, nel triennio 2017/2019, i coltivatori diretti e i soggetti IAP iscritti alla relativa previdenza agricola non dichiarano i redditi dei terreni coltivati direttamente. Pertanto, tali soggetti non potranno, in ogni caso, dedurre i contributi di bonifica in quanto l’art. 10 del TUIR condiziona la deducibilità delle spese alla dichiarazione dei relativi redditi.