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Le attività agricole sono, con insistenza sempre maggiore, sotto la lente di ingrandimento da parte degli Enti di vigilanza che costantemente monitorano questo settore al fine di arginare il fenomeno del lavoro irregolare.
Uno degli aspetti più controllati è sicuramente quello dei rapporti simulati, individuati grazie al rapporto tra il fabbisogno aziendale e le prestazioni lavorative effettivamente svolte.
Già nel 2009 l’INPS aveva emanato la circolare n. 126 in cui spiegava l’iter da seguire per valutare il disconoscimento della prestazione di lavoro in base all’esubero di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale reale.
Per eseguire tale valutazione, si raccomanda l’Istituto nel documento di prassi, non bisogna limitarsi ad un semplice calcolo matematico, come di seguito vedremo, ma è necessario stimare l’attività aziendale nel suo insieme.
In prima battuta il calcolo dell’esubero delle prestazioni lavorative va effettuato con riferimento ai sistemi di lavorazione utilizzati, ai periodi di esecuzione dei lavori e alle consuetudini del luogo, togliendo però dal totale dei giorni ottenuti:
In altre parole, in relazione al fabbisogno di manodopera, qualunque criterio, anche se presuntivo o indiziario, deve in ogni caso essere suscettibile di applicazione rispetto alle singole aziende considerate nella loro peculiare struttura ed organizzazione.
Si pensi, ad esempio, a tutti quegli imprenditori agricoli che nell’ambito della propria attività effettuano anche la vendita diretta, attività che seppur banale è in grado di alterare il fabbisogno di manodopera portando l’azienda ad avere un maggior impiego del personale.
Il legislatore, con il D.Lgs. 228/2001, ha dato la possibilità agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. Tale possibilità è valida anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
Alla luce di tale previsione normativa, vediamo quali sono gli elementi in grado di alterare il fabbisogno aziendale:
Va anche ricordato che, invece, qualora la quantità di lavoro richiesta non fosse coerente e si discostasse significativamente dalla forza lavoro a disposizione dichiarata con la denuncia aziendale e con le DMAG (denunce di manodopera agricola) trimestrali, i verificatori possono intimare ai proprietari di fornire specifica giustificazione entro il termine di 40 giorni ai sensi dell’art. 8, c. 3, D.Lgs. 375/1993.
I funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che monitorano le aziende che effettuano attività volte alla vendita dei propri prodotti, così come poi accade anche per tutte le attività legate a quelle agricole (agriturismo, attività connesse di servizi, enoturismo, ecc), non possono limitarsi ad applicare un semplice calcolo matematico legato alle c.d. giornate lavorative ma, al contrario, dovranno svolgere un’attenta analisi di tutte le attività svolte in concreto dall’azienda e tutti i riflessi che le stesse possono avere sull’impiego del personale.