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Il 20 giugno, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 94, in cui fornisce le istruzioni per il corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione del fondo e dall’attività di allevamento.
La circolare fornisce anche delle precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.
La classificazione dei datori di lavoro, ai fini previdenziali e assistenziali, è definita dall’art. 49 della L. n. 88/1989. In base a quanto previsto dal comma 1, lett. c) per il settore dell’agricoltura, il criterio di valutazione si concretizza nella verifica dell’effettivo svolgimento delle attività previste dall’art. 2135 del codice civile.
Con la revisione dell’art. 2135, tra le attività che l’impresa agricola può svolgere, vi sono anche le attività connesse che comprendono le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Con la precedente circolare n. 126/2009, l’INPS era già tornata sull’argomento definendo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai soggetti che operano nel settore dell’agricoltura. In particolare, con riferimento alle attività di fornitura di beni e prestazioni di servizi, il requisito oggettivo per il riconoscimento della connessione è rispettato quando si utilizzano prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
La normalità va valutata su un duplice aspetto. Andrà verificata la conformità e la compatibilità funzionale delle risorse rispetto all’attività agricola svolta e l’abitualità, l’utilizzo stabile e sistematico delle risorse nell’attività agricola principale.
La prevalenza deve essere intesa in termini di tempo di impiego delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne rispetto a quello impiegato per la prestazione di servizi a favore di terzi.
Per tali soggetti il requisito soggettivo è rispettato quando la cooperativa o il consorzio hanno una compagine sociale composta integralmente da imprenditori agricoli.
In tale fattispecie, l’inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, non essendo richiesto alla cooperativa o al consorzio di svolgere anche le attività di cui al primo o secondo comma dell’art. 2135 c.c..
Le cooperative di trasformazione hanno natura industriale o commerciale e possono essere inquadrate nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.
Ai fini dell’inquadramento agricolo, nella compagine sociale devono dunque essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.
La circolare indica inoltre che limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell'industria.
In base alla legge n. 296/2006 (art. 1, c. 1094), si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre, quindi, che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi. Per le attività di prestazione di servizi occorre rispettare i già citati criteri di prevalenza e normalità.
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, queste devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
Tali soggetti hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.
L’inquadramento delle attività agricole connesse nel settore agricolo per questa tipologia di soggetti si ha ogni qualvolta l’O.P. sia correttamente costituita nel rispetto della normativa.
Possono essere inquadrati nel settore agricolo, quali lavoratori agricoli, anche i lavoratori di imprese individuali o alle dipendenze di società che, per la natura delle attività esercitate, non possono essere qualificate imprese agricole.
La norma di riferimento in questo caso è l’art. 6 della Legge n. 92/1979 che prevede l’inquadramento in ambito agricolo per le seguenti casistiche:
L’INPS precisa che l’elencazione offerta dalla norma è tassativa. Pertanto, non possono essere iscritti nella gestione agricola i lavoratori assunti da soggetti diversi dalle imprese agricole, lavoratori che siano dediti alla potatura, alla semina o alla fornitura di macchine agricole.
Inoltre, l’Istituto pone una particolare attenzione verso quelle imprese non agricole, commerciali o di servizio che intendono iscrivere alla gestione agricola i loro operai, operando in virtù di contratti di appalto. In tal caso, l’impresa deve essere dotata in una struttura imprenditoriale dotata di mezzi, risorse e organizzazione al fine di potersi configurare un appalto “genuino”. Nell’ipotesi in cui il contatto di servizio si concretizzi in una mera somministrazione di personale, i lavoratori non potranno essere assunti in ambito agricolo e andranno inoltre verificati i presupposti del reato di somministrazione irregolare di manodopera.
Le attività inquadrate impropriamente in agricoltura saranno soggette a riclassificazione dalla struttura territoriali dell’INPS.