Con la Circolare n. 91 del 17 giugno 2019 l’INPS ha comunicato gli elementi necessari per la definizione dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri con riferimento all’anno in corso.
Gli elementi per il calcolo
Il calcolo si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale. Ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
Le fasce determinano un distinto numero di giornate secondo lo schema riportato nella tabella D allegata alla Legge 233/1990:
Tabella D |
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Fasce di reddito agrario |
Giornate per ogni unità operativa |
Prima fascia |
156 |
Seconda fascia |
208 |
Terza fascia |
260 |
Quarta fascia |
312 |
In base all’art. 7 della Legge n. 233/1990, la contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale stabilito annualmente per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Il 2019 ha come valore del reddito medio convenzionale 58,92 euro.
L’aliquota da applicare a tutti i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri, nell’anno 2019, è di 24,00% senza distinzione di giovane età e di ubicazione.
L’importo del contributo addizionale è stato fissato a 0,68 euro a giornata, mentre, l’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio misura 7,49 euro.
Il contributo INAIL dovuto per assicurarsi contro le malattie professionali e gli infortuni avvenuti sul lavoro rimane bloccato ai valori annuali di:
- 768,50 euro per le zone normali;
- 532,18 euro per le zone svantaggiate e le zone montane.
L’istituto fa sapere anche che si applicherà la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione sulle malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro del 15,24% agli elenchi di tutte le aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.
Pagamenti
Attraverso i modelli F24, messi a disposizione nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli, si dovranno effettuare i pagamenti entro i seguenti termini:
- 16 luglio 2019;
- 16 settembre 2019;
- 18 novembre 2019;
- 16 gennaio 2020.
Allegato 1 della Circolare INPS con Tabelle contributive 2019
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