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Con l’arrivo del mese di agosto, sono sempre di più le aziende che abbassano la serranda per il periodo di chiusura estiva o, semplicemente, i lavoratori che scelgono questo periodo per godersi qualche giorno di riposo dopo le fatiche dei primi otto mesi dell’anno.
Però può accadere che, durante tale periodo, il lavoratore si ammali, precludendosi così la possibilità di godere pienamente del periodo di “stacco”. In tali casi, è possibile recuperare il periodo di ferie perduto, ma solo a certe condizioni.
Il primo aspetto di cui è necessario tenere conto per affrontare il tema della malattia durante il periodo delle ferie è quello relativo alla disciplina delle ferie stesse.
L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, infatti, prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, delle quali almeno due vanno godute nel corso dell’anno di maturazione, mentre le altre due possono essere godute anche nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Tali previsioni hanno lo scopo di garantire un effettivo periodo di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e, per tale ragione, non è possibile monetizzare tramite un’indennità sostitutiva tale periodo minimo. Al contempo, però, la fruizione delle ferie deve essere autorizzata dal datore di lavoro, il quale può decidere discrezionalmente, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.
In alcuni casi, però, può accadere che mentre il lavoratore si appresta a fruire delle ferie, questo si ammali, integrando quindi gli estremi per l’attivazione dello stato di malattia, con tutti gli istituti e le tutele conseguenti.
La conciliazione tra la disciplina delle ferie e quella della malattia avviene secondo diverse modalità, sulla base di due diverse casistiche, ossia se lo stato di malattia compare prima o dopo l’inizio della fruizione del periodo di ferie.
Nel caso in cui un lavoratore inizi il periodo di malattia prima dell’inizio del periodo feriale, allora lo stato di malattia perdurerà fino alla completa guarigione e i giorni di ferie non fruiti potranno essere recuperati in un secondo momento.
In caso contrario, invece, sarà onere del lavoratore comunicare al datore il sopraggiunto stato di malattia, secondo i tempi e i modi previsti dal contratto collettivo di riferimento. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, in tali casi, il riconoscimento della malattia decorre dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della situazione.
È importante precisare, però, che in questo secondo caso non è automatica la conversione dell’intero periodo di malattia in altrettanti giorni di ferie. Infatti, in questi casi sarà necessario valutare di volta in volta se lo stato morboso abbia effettivamente impedito al lavoratore di ristorare le proprie energie psicofisiche. A tal fine, il datore di lavoro potrà richiedere un’apposita visita di controllo da parte di un medico fiscale.
Chiaramente, laddove venga riconosciuto un effettivo stato di malattia, il lavoratore potrà godere di tutti i diritti economici e normativi previsti per i casi avvenuti durante il normale esercizio della prestazione lavorativa, nonché sarà soggetto a tutti gli obblighi di comunicazione, certificazione e reperibilità comunemente previsti nella fattispecie.