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Dopo l’importante modifica delle modalità di presentazione della relativa domanda di accesso, con il messaggio n. 3604 del 4 ottobre, l’INPS è tornata a pronunciarsi sul tema degli assegni familiari.
L’Ente, infatti, ha fornito un importante chiarimento in merito alla maggiorazione degli importi previsti per le famiglie con figli disabili e alle relative modalità di accertamento.
Gli assegni per il nucleo familiare sono determinati sulla base delle specifiche tabelle che l’INPS aggiorna con cadenza annuale. Ai fini della quantificazione degli importi spettanti ad ogni soggetto, sono diversi i parametri di cui occorre tenere conto, dal numero dei componenti della famiglia al reddito percepito.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 69/1988 (convertito dalla L. 153/1988), i livelli di reddito previsti da tali tabelle sono aumentati, tra gli altri, anche per i nuclei familiari “che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Con la circolare n. 203/1988, lo stesso INPS aveva precisato che fosse necessario, ai fini del riconoscimento della maggiorazione degli ANF per le famiglie di tali ragazzi, fare riferimento alla cosiddetta indennità di frequenza, un beneficio economico derivato dall’assegno di accompagnamento. Pertanto, tutti i soggetti minorenni percipienti di tale indennità potevano automaticamente accedere anche alla maggiorazione degli assegni familiari.
Le cose, però, presto cambieranno. In base a quanto precisato dal messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019, tale automatismo non opererà più, in quanto secondo l’INPS la maggiorazione degli importi degli ANF non può essere assimilabile al riconoscimento dell’indennità mensile di frequenza.
Nel richiamato messaggio, infatti, l’Ente ha evidenziato come l’assenza di soglie di cut-off minimo per il riconoscimento della maggiorazione degli ANF comporta la possibilità di accedere al beneficio ad una platea di soggetti molto più ampia, la quale ricomprende situazioni di diversificata gravità.
Tale variabilità, secondo l’INPS, non consente di valutare l’effettivo diritto agli assegni in misura maggiorata, in quanto non è possibile procedere ad una mera traslazione della definizione di disabilità da un ambito di tutela all’altro.
Pertanto, l’aumento degli importi degli ANF deve essere sempre subordinato ad un apposito parere medico-legale e dovrà essere l’INPS, tramite apposita visita, a valutare il relativo grado di invalidità al fine dell’accesso ai benefici.
Concludendo, però, l’INPS offre anche un’indicazione per la semplificazione delle procedure: il necessario passaggio per la visita medico-legale, infatti, farà venire meno la necessità di presentare domanda di autorizzazione ANF, in quanto il minore avente diritto sarà già stato valutato e storicizzato presso l’Istituto.