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L’INPS, con il Messaggio n. 4272, ha fornito le prime indicazioni in merito all’esonero contributivo di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 21 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149.
L’articolo 16 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, dispone ai commi 1 e 2, per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il mese di novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
Per l’individuazione delle aziende destinatarie dell’esonero si fa riferimento ai codici ATECO indicati per la quantificazione dei relativi oneri nell’atto parlamentare presentato per la conversione del Decreto Legge n. 137/2020. Da un’analisi dei codici riportati risulta che tra le attività esonerate vi sono anche la manutenzione del verde di parchi e giardini.
Inoltre, il D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis), dispone all’articolo 21, ai commi 1 e 2: “1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.
Il documento spiega che i due incentivi sono stati ritenuti compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato e, pertanto, prossimamente, l'Istituto metterà a disposizione il modulo per la presentazione dell'istanza di esonero. Nelle more della domanda di esonero i lavoratori autonomi in agricoltura (cioè gli imprenditori professionali e i coltivatori diretti) possono già avvalersi del beneficio sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020, detraendo dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero (un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:
Fascia di reddito |
Esonero lavoratore |
Esonero lavoratore ulta 65 (pensionato) |
Fascia 1 |
194,95 € |
97,79 € |
Fascia 2 |
256,78 € |
128,70 € |
Fascia 3 |
318,60 € |
159,61 € |
Fascia 4 |
380,43 € |
190,53 € |
Per i coltivatori diretti, l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.
L’INPS ha voluto evidenziare che, dalla rata in scadenza oggi, sarà possibile recuperare esclusivamente l’esonero per il mese di novembre. Pertanto, coloro che non decurteranno tale importo nella rata del 16/11/2020 si ritiene possano comunque provvedervi scomputando i suddetti importi dalla contribuzione dovuta con la quarta rata, in scadenza il 18 gennaio 2021.