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Al fine di dirimere un contenzioso tra l’INPS e due soggetti non residenti con permesso di soggiorno in Italia, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia europea per verificare la conformità alla normativa comunitaria della legislazione domestica in materia di assegni familiari.
I casi sottoposti al vaglio dei giudici comunitari riguardano due soggetti stranieri, uno titolare di un permesso unico (ossia di un permesso di soggiorno a scopo lavorativo) e l’altro di un permesso di soggiorno di lungo periodo, che si sono visti negare dall’INPS il riconoscimento degli assegni familiari negli anni in cui moglie e figli hanno vissuto nei rispettivi Paesi di origine. Secondo l’INPS, infatti, l’art. 2, comma 6-bis, Legge n. 153/1998, dispone l’esclusione dal nucleo familiare dei soggetti non residenti, ossia i componenti del nucleo familiare che non risiedono in Italia, salvo che lo Stato di origine del titolare del permesso di soggiorno non preveda un trattamento di reciprocità a favore dei cittadini italiani, o sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Nell’ambito delle Cause C-302/19 e C-303/19, la Corte di Giustizia ha ritenuto la soprarichiamata disposizione nazionale non conforme alle Direttive 2011/98/CE e 2003/109/CE, che impongono agli Stati membri il riconoscimento ai soggiornanti di lungo periodo delle stesse prestazioni sociali previste a favore dei cittadini nazionali.