Con il Messaggio n. 918/2021, l’INPS ha comunicato che è disponibile la procedura per la presentazione della domanda di assegno di natalità (ossia, il c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato nel periodo 01/01 - 31/12/2021.
La prestazione, istituita dalla Legge n. 190/2014, è stata infatti estesa ad ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, dall’art. 1, comma 362, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
L’invio della domanda
La domanda deve essere presentata attraverso il servizio online dell’INPS entro novanta giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento.
Qualora la domanda non fosse stata presentata tempestivamente, le gratifiche partiranno dal mese in cui la richiesta è stata inoltrata, per un numero inferiore di mensilità, fino al compimento di un anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.
In via transitoria, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti già avvenuti dal 01/01/2021, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dal 03/03/2021 (data di pubblicazione del Messaggio n. 918/2021).
La domanda deve essere presentata telematicamente, attraverso il portale web dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il servizio “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Patronati)”.
Per nascite gemellari o adozioni plurime (ossia, avvenute contestualmente) deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.
Ai fini dell’accesso alla procedura online è necessario disporre di almeno uno dei seguenti strumenti:
- PIN dispositivo INPS;
- identità SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La domanda, in alternativa, può essere effettuata anche tramite Contact center, al numero verde 803 164 (06164164 da cellulare), dai soggetti in possesso del PIN.
Il bonus bebè 2021 è riconosciuto negli stessi importi del 2020, di seguito riepilogati.
Tipo di sostegno |
Limite ISEE |
Importo annuale/mensile |
Primo figlio |
ISEE compreso tra € 0 e € 7.000 |
€ 1.920 (€ 160 al mese) |
ISEE compreso tra € 7.001 e € 40.000 |
€ 1.440 (€ 120 al mese) |
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ISEE superiore a € 40.000 |
€ 960 (€ 80 al mese) |
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Figli successivi al primo |
ISEE compreso tra € 0 e € 7.000 |
€ 2.304 (€ 192 al mese) |
ISEE compreso tra € 7.001 e € 40.000 |
€ 1.728 (€ 144 al mese) |
|
ISEE superiore a € 40.000 |
€ 1.152 (€ 96 al mese) |
Il bonus è riconosciuto, pur nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti, e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE.
In assenza di un ISEE valido, pertanto, l’INPS riconosce solo l’importo minimo dell’assegno, pari a € 80 al mese o a € 96 nel caso di figlio successivo al primo. Eventuali integrazioni dell’importo potranno essere riconosciute solo successivamente alla presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.
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