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Con il Messaggio n. 918/2021, l’INPS ha comunicato che è disponibile la procedura per la presentazione della domanda di assegno di natalità (ossia, il c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato nel periodo 01/01 - 31/12/2021.
La prestazione, istituita dalla Legge n. 190/2014, è stata infatti estesa ad ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, dall’art. 1, comma 362, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
La domanda deve essere presentata attraverso il servizio online dell’INPS entro novanta giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento.
Qualora la domanda non fosse stata presentata tempestivamente, le gratifiche partiranno dal mese in cui la richiesta è stata inoltrata, per un numero inferiore di mensilità, fino al compimento di un anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.
In via transitoria, per le nascite, le adozioni e gli affidamenti già avvenuti dal 01/01/2021, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dal 03/03/2021 (data di pubblicazione del Messaggio n. 918/2021).
La domanda deve essere presentata telematicamente, attraverso il portale web dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il servizio “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Patronati)”.
Per nascite gemellari o adozioni plurime (ossia, avvenute contestualmente) deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.
Ai fini dell’accesso alla procedura online è necessario disporre di almeno uno dei seguenti strumenti:
La domanda, in alternativa, può essere effettuata anche tramite Contact center, al numero verde 803 164 (06164164 da cellulare), dai soggetti in possesso del PIN.
Il bonus bebè 2021 è riconosciuto negli stessi importi del 2020, di seguito riepilogati.
Tipo di sostegno |
Limite ISEE |
Importo annuale/mensile |
Primo figlio |
ISEE compreso tra € 0 e € 7.000 |
€ 1.920 (€ 160 al mese) |
ISEE compreso tra € 7.001 e € 40.000 |
€ 1.440 (€ 120 al mese) |
|
ISEE superiore a € 40.000 |
€ 960 (€ 80 al mese) |
|
Figli successivi al primo |
ISEE compreso tra € 0 e € 7.000 |
€ 2.304 (€ 192 al mese) |
ISEE compreso tra € 7.001 e € 40.000 |
€ 1.728 (€ 144 al mese) |
|
ISEE superiore a € 40.000 |
€ 1.152 (€ 96 al mese) |
Il bonus è riconosciuto, pur nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti, e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE.
In assenza di un ISEE valido, pertanto, l’INPS riconosce solo l’importo minimo dell’assegno, pari a € 80 al mese o a € 96 nel caso di figlio successivo al primo. Eventuali integrazioni dell’importo potranno essere riconosciute solo successivamente alla presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.