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L’assegno unico universale è stato provvisoriamente messo in “panchina”, in attesa che i decreti attuativi vengano adottati dal nostro ordinamento giuridico.
Il Decreto Legge n. 79/2021 introduce l’assegno temporaneo, detto anche assegno ponte, il quale sarà valido per sei mesi da luglio a dicembre 2021 e sarà riservato alle famiglie con figli da 0 a 18 anni (esclusi dal diritto agli ANF) e con un determinato ISEE.
La misura ponte avrà validità sei mesi ed è rivolta ai disoccupati, ai titolari di Partita IVA, ovvero coloro che non hanno accesso agli assegni familiari o ANF (assegno al nucleo familiare), sono residenti in Italia e soggetti alle imposte sul reddito.
Dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno unico diventerà strutturale e universale.
L’assegno ponte è subordinato a determinati limiti di reddito e requisiti ben precisi:
La domanda per l’assegno unico ponte va presentata in via telematica all’INPS oppure mediante l’assistenza di un patronato.
Per i lavoratori dipendenti dal 1° luglio non cambierà quasi nulla rispetto a prima, se non l’importo assegnato.
Infatti, con il Messaggio n. 2331, l’INPS ha rilasciato la procedura per poter presentare richiesta degli assegni nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel medesimo Messaggio vengono aggiornate le tabelle per gli ANF dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022, contenenti l’aumento dell’importo previsto in parallelo al debutto dell’assegno unico dal Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021.
Agli aventi diritto all’assegno al nucleo familiare è riconosciuto un incremento pari a:
Si tratta di provvedimenti economici provvisori, in attesa che vengano calcolati e definiti in maniera più precisa con la legge di bilancio e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Come noto, il problema sarà quello di inserire nell’assegno anche la quota di detrazioni fiscali per figli a carico per la quale bisogna aspettare l’avvio del nuovo anno fiscale.
Dopo aver inviato domanda, e a seguito delle verifiche dell’INPS, verranno calcolati gli assegni e le eventuali maggiorazioni spettanti.
Gli importi degli ANF saranno calcolati direttamente dall’Istituto e successivamente resi disponibili al datore di lavoro e al beneficiario degli ANF con le consuete modalità procedurali.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro