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È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 18 novembre 2021, il Decreto Legislativo che istituisce l'assegno unico e universale, con decorrenza a partire dal 2022.
L’assegno unico consiste in un beneficio economico da corrispondere mensilmente ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si attende la pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dopo il passaggio nelle Commissioni Parlamentari.
Dal prossimo 1° gennaio, dunque, l’assegno unico universale porterà ad una progressiva sostituzione delle altre misure presenti nel nostro ordinamento, aventi finalità di promozione della genitorialità, come il bonus bebè, il premio alla nascita, gli assegni per nucleo familiare (ANF) e le detrazioni fiscali per i figli a carico.
L'assegno in questione spetterà ai nuclei familiari, per ogni figlio a carico, con criteri di universalità e progressività.
In particolare, il beneficio si avrà per ogni figlio minorenne a carico già a decorrere dal settimo mese di gravidanza e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
L’assegno spetterà anche per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. In questo caso però è richiesta la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni applicabili a quest’ultimo:
Si aggiungono inoltre speciali maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al 21° anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei familiari con quattro o più figli.
Ai fini di beneficiare dell’assegno sono previsti specifici requisiti:
Chi rispetta le suddette condizioni potrà presentare apposita domanda sul sito dell’INPS: sono interessati sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno, la misura da erogare è composta da un importo base modulato sull'ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell'ISEE si avrà diritto al minimo.
L'importo mensile per ciascun figlio minorenne ammonta a 175 euro e spetterà in misura piena a fronte di un ISEE inferiore a 15.000 euro, lo stesso si ridurrà in maniera graduale fino a 50 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo mensile variabile da 85 euro (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
A partire dal terzo figlio è prevista inoltre una maggiorazione tra 85 e 15 euro mensili.
Per quanto riguarda i figli minorenni con disabilità è previsto un contributo aggiuntivo mensile pari a 105 euro in caso di non autosufficienza, 95 in caso di disabilità grave e 85 in caso di disabilità media. Per quelli con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno di 85 euro mensili che diminuisce fino a 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Qualora i genitori siano entrambi titolari di redditi di lavoro dipendente è inoltre prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a 30 euro mensili che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Infine, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Come anticipato, le domande per l'assegno potranno essere presentate all'INPS con modalità telematiche sia in autonomia che per mezzo dei CAF e istituti di patronato già dal prossimo 1° gennaio 2022. La domanda può essere presentata anche dai figli maggiorenni che rispettino i limiti di età e le condizioni per accedere alla procedura.
Il beneficio verrà poi erogato tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. Per le domande trasmesse entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo mentre negli altri casi sarà erogato a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’importo verrà erogato al genitore che ha presentato la domanda sull’IBAN indicato o mediante bonifico o, in alternativa, può essere egualmente suddiviso tra i genitori. Nel caso di un affidamento esclusivo l’assegno spetterà, in mancanza di un accordo, al genitore affidatario.
Per i percettori del reddito di cittadinanza verrà erogato insieme a questo attraverso la Carta RdC.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro